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Cassazione, sentenza 31 marzo 2011, n. 7477, sez. II civile

Capacità della persona fisica - Interdizione giudiziale - Effetti - Decorrenza - Dalla pubblicazione della sentenza - Configurabilità - Conseguenze - Presunzione di normale capacità dell'interdicendo fino a quel momento - Operatività - Irretroattività degli effetti della sentenza di interdizione - Fondamento - Fattispecie.

 

L'incapacità legale derivante dalla sentenza di interdizione decorre soltanto dal giorno della sua pubblicazione (art. 421 cod. civ.), con la conseguenza dell'operatività, fino a tale momento, della generale presunzione di normale capacità dell'interdicendo e dell'irretroattività degli effetti della suddetta decisione. 
(Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, considerando operante la menzionata presunzione, aveva stabilito che l'incapacità naturale della testatrice e donante, in relazione agli atti di formazione pregressa, avrebbe dovuto essere provata dall'interessato in modo univoco e rigoroso, e con riguardo ad ogni singolo atto specificamente impugnato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 421, 427, 428, 587, 591, 775 e 1425.

Massime precedenti Conformi: N. 5248 del 1983.

Massime precedenti Vedi: N. 4856 del 1981, N. 4677 del 2009.

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