I) Contratti in genere – Requisiti (elementi del
contratto) – Accordo delle parti – Condizioni generali di contratto – Necessità
di specifica approvazione scritta – Clausole vessatorie ed onerose - Caparra
confirmatoria e penitenziale - Clausola che prevede l'obbligo di corrispettivo
per il recesso e l'inadempimento - Natura vessatoria - Esclusione - Obbligo di
specifica approvazione - Esclusione.
In materia contrattuale le caparre, le clausole penali
ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale
anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso
o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di
cui all'art. 1341 cod. civ. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1341,
1342, 1373, 1385 e 1386.
Massime precedenti Conformi: n. 1168 del 2004, n.
20744 del 2004.
Massime precedenti Vedi: n. 23965 del 2004.
II) Contratti in genere – Scioglimento del contratto –
Recesso unilaterale - Art. 1373, terzo comma, cod. civ. - Recesso dietro
corrispettivo - Finalità simile a quella della caparra penitenziale - Esercizio
del recesso - Valutazione sulla addebitabilità - Necessità - Esclusione -
Condanna al pagamento della somma - Obbligo per il giudice - Sussistenza.
L'istituto della c.d. "multa penitenziale"
previsto dall'art. 1373, terzo comma, cod. civ., assolve - non diversamente
dalla caparra penitenziale di cui all'art. 1386 cod. civ., nella quale il
versamento avviene anticipatamente - alla sola finalità di indennizzare la
controparte nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte
dell'altro contraente; ne consegue che in tali casi, poiché non è richiesta
alcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, diversamente da quanto avviene
in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione per inadempimento, il giudice
deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuto esercizio di tale diritto
potestativo da parte del recedente e condannarlo al pagamento del corrispettivo
richiesto dalla controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1373,
1385 e 1386.
Massime precedenti Vedi: n. 11946 del 1993, n.
12860 del 1993, n. 1183 del 2007.