Contratto – Compravendita immobiliare - Nullità –
Frode alla legge – Divieto di patto commissorio.
Sono affetti da nullità, ex art. 1344 c.c. per
frode alla legge, in quanto finalizzati alla violazione o elusione del divieto,
previsto dalla norma imperativa di cui all’art. 2744 c.c., tutti quei negozi,
pur di per sé astrattamente leciti, o quelle operazioni negoziali, anche
complesse, concretamente rispondenti, pur in assenza di formale costituzione di
una garanzia ipotecaria o pignoratizia, alla finalità di attribuire al creditore
la facoltà di acquisire in proprietà al di fuori dei casi di concordata datio
in solutum successiva all’inadempimento, per l’ipotesi di mancato pagamento
di un mutuo, erogato, novato o prorogato, un bene appartenente al debitore,
così tenuto a sottostare alla volontà della controparte. In siffatti casi, nei
quali il debitore abbia accettato preventivamente la possibilità
dell’alienazione del bene di sua proprietà costituito in sostanziale garanzia,
per l’ipotesi di sua inadempienza, venendo a mancare le finalità tipiche di
scambio a parità di condizioni, connotanti il contratto di compravendita, e
risultando anche compromesso il principio della par condicio creditorum,
vertesi in ipotesi di causa illecita, inficiante il negozio o l’operazione
negoziale conclusa, anche nelle ipotesi di trasferimento del bene al creditore
da parte di un terzo e non direttamente del debitore, o di patto commissorio
occulto avente ad oggetto immobili di proprietà di terzi, assumenti la figura
di venditori a garanzia del debito altrui.
(Nella specie si è trattato di un’operazione posta in
essere con il rilascio di una procura irrevocabile a vendere, anche a sé stessa
e con dispensa dal rendiconto, ad una società, di cui era esponente principale
la moglie di un notaio, e di successiva compravendita, ancorché non affetta
quest’ultima da simulazione assoluta, che dissimulava un patto vietato
dall’art. 2744 c.c., essendo stata finalizzata a consentire il trasferimento
del bene dei debitori in conseguenza della mancata estinzione del debito
contratto da alcuni soggetti nei confronti del suddetto notaio, a garanzia di
un precedente finanziamento da questi erogato ad una società immobiliare).