(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n.
71, S.O.
(2) Il regolamento di attuazione del presente testo
unico, in materia di emittenti, è stato adottato con Deliberazione 14 maggio
1999, n. 11971.
(3) Per le disposizioni concernenti gli obblighi di
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte
dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio, vedi la Deliberazione 10
novembre 1999, n. 12191 e la Deliberazione 1° aprile 2003, n. 14015.
(4) Per il regolamento in materia di intermediari
del mercato mobiliare, vedi il Provvedimento 4 agosto 2000.
(5) Per le istruzioni di vigilanza relative alla
disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari,
vedi il Provvedimento 24 gennaio 2002. Per le
istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, vedi il Comunicato 28 marzo 2008.
(6) Vedi, anche, l’ art. 13, comma 3, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, relativa ai
servizi d'investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993, relativa
all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti
creditizi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo si
intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U.
bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale
per le società e la borsa;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni; (33)
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di
vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorità bancaria europea,
istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) “AESFEM": Autorità europea degli
strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato
congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il
rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorità di vigilanza degli Stati
membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; (30)
e) "società di intermediazione mobiliare"
(SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e
direzione generale in Italia; (13)
f) "impresa di investimento
comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in
un medesimo Stato comunitario, diverso dall'Italia;(14)
g) "impresa di investimento
extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere
servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato
extracomunitario; (15)
h) "imprese di investimento": le SIM
e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
i) 'società di investimento a capitale
variabile'(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a
capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni; (34)
i-bis) 'società di investimento a capitale
fisso' (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a
capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi; (35)
i-ter) “personale”: i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento
nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro
subordinato; (53)
j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr
costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e
gestito da un gestore; (36)
k) 'Organismo di investimento collettivo del
risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di
gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una
pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni,
gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi
nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a
valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili,
in base a una politica di investimento predeterminata; (48)
k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti
hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul
patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal
regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; (38)
k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello
aperto; (38)
l) 'Oicr italiani': i fondi comuni
d'investimento, le Sicav e le Sicaf; (37)
m) 'Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e
la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE; (37)
m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE
diverso dall'Italia; (39)
m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA
italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE; (39)
m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA
italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle
categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo
39; (39)
m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE
diverso dall'Italia; (39)
m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non
UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non
appartenente all'UE; (39)
m-septies) 'fondo europeo per il venture
capital' (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013; (40)
m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria
sociale' (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; (40)
m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le
proprie attività totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; (40)
m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o
più Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività; (40)
m-undecies) 'investitori professionali': i
clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e
2-sexies; (40)
m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli
investitori che non sono investitori professionali; (40)
n) 'gestione collettiva del risparmio': il
servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi
rischi; (41)
o) "società di gestione del
risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione
generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva
del risparmio; (7)
o-bis) 'società di gestione UE': la società
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più OICVM; (42)
p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la società
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA; (43)
q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la
società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato
non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più
FIA; (43)
q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf
che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la società di gestione UE, il
GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF; (44)
q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto
autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di
depositario; (44)
q-quater) 'depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se
l'Oicr master o l'Oicr feeder è unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato
nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario; (44)
q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote
dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri
strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; (45)
r) 'soggetti abilitati': le Sim, le imprese di
investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento
extracomunitarie, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia,
le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE
autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le
banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche
extracomunitarie, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di
investimento; (46)
r-bis) "Stato di origine della società di
gestione armonizzata": lo Stato dell'UE dove la società di gestione UE ha
la propria sede legale e direzione generale; (47)
r-ter) "Stato di origine dell'OICR":
Stato dell'UE in cui l'OICR è stato costituito; (29)
r-quater) ‘rating del credito’: un parere
relativo al merito creditizio di un'entità, così come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009; (52)
r-quinquies) ‘agenzia di rating del credito’:
una persona giuridica la cui attività include l'emissione di rating del credito
a livello professionale; (52)
s) "servizi ammessi al mutuo
riconoscimento": le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B
della tabella allegata al presente decreto,
autorizzati nello Stato comunitario di origine;»; (16)
t) "offerta al pubblico di prodotti
finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e
con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni
dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore
in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari,
incluso il collocamento tramite soggetti abilitati; (9)
u) "prodotti finanziari": gli
strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non
rappresentati da strumenti finanziari; (10)
v) "offerta pubblica di acquisto o di
scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti
finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore
a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c);
non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a
oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; (27) (55)
w) "emittenti quotati": i soggetti
italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati italiani;
w-bis) “prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche
individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; (11)
w-ter) "mercato regolamentato":
sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in
base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita
di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione
conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a
contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona
regolarmente; (12)
w-quater) "emittenti quotati aventi
l'Italia come Stato membro d'origine":
1) le emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità
europea, aventi sede in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta
diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro
Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai
numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente alla Comunità
europea, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un
mercato regolamentato della Comunità europea è stata presentata in Italia o che
hanno successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale
prima domanda di ammissione non è stata effettuata in base a una propria
scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da
quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari
sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno
scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo
Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre
anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più
ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della Comunità
europea (26);
w-quater.1) “PMI”: fermo quanto previsto da
altre disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate,
che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche
anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato
fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato
nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano
PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti
limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi; (49)
w-quinquies) "controparti centrali": i
soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati
OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; (32)
w-sexies) “provvedimenti di risanamento”: i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonché le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo
60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorità di altri Stati comunitari (54).
1-bis. Per "valori mobiliari" si
intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei
capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di società e altri titoli
equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e
certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito,
compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato
che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle
precedenti lettere; (56)
d) qualsiasi altro titolo che comporta un
regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari
indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti,
a merci, a indici o a misure. (17) (56)
1-ter. Per "strumenti del mercato
monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel
mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di
deposito e le carte commerciali. (17)
2. Per "strumenti finanziari" si
intendono:
a) valori mobiliari;
b) strumenti del mercato monetario;
c) quote di un organismo di investimento
collettivo del risparmio;
d) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a
valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti
derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati
con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali
in contanti;
e) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per
scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci
il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti
o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei
casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che
determina la risoluzione del contratto;
f) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti
derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la
consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o
in un sistema multilaterale di negoziazione;
g) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a
termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il
cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante,
diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e
aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando,
tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione
riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
h) strumenti derivati per il trasferimento del
rischio di credito;
i) contratti finanziari differenziali;
j) contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a
termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili
climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o
altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso
il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a
discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà
consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del
contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi,
indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le
caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra
l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema
multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze
di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di
margini. (18)
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:
a) gli altri contratti derivati di cui al comma
2, lettera g), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari
derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione
riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;
b) gli altri contratti derivati di cui al comma
2, lettera j), aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari
derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale
di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione
riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine. (19)
3. Per "strumenti finanziari
derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2,
lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti
dal comma 1-bis, lettera d). (20) (56)
4. I mezzi di pagamento non sono strumenti
finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari
differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a
transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di
rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresì strumenti
finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'articolo
18, comma 5. (28)
5. Per "servizi e attività di
investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti
finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione
a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo né
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di
negoziazione. (21)
5-bis. Per "negoziazione per conto
proprio" si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti
finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti,
nonché l'attività di market maker. (22)
5-ter. Per "internalizzatore
sistematico" si intende il soggetto che in modo organizzato, frequente e
sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di
fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di
negoziazione. (22)
5-quater. Per "market maker" si
intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi
multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in
contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da
esso definiti. (22)
5-quinquies. Per "gestione di
portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e
individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più
strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti. (22)
5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera
e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonché l'attività
consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così
possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione). (22)
5-septies. Per "consulenza in materia di
investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate
a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del
servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento
finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come
adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del
cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico
mediante canali di distribuzione. (22)
5-octies. Per "gestione di sistemi
multilaterali di negoziazione" si intende la gestione di sistemi
multilaterali che consentono l'incontro, al loro interno ed in base a regole non
discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi
a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti. (22)
5-novies. Per «portale per la raccolta di
capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative» si intende una
piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della
raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le
start-up a vocazione sociale, delle PMI innovative e degli organismi di
investimento collettivo del risparmio o altre società che investono
prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative, come individuati,
rispettivamente, dalle lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20
marzo 2014. (50)
5-decies. Per «start-up innovativa» si intende
la società definita dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179. (31)
5-undecies. Per «piccola e media impresa
innovativa» o «PMI innovativa» si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3. (51)
6. Per "servizi accessori" si
intendono:
a) la custodia e amministrazione di strumenti
finanziari e relativi servizi connessi; (23)
b) la locazione di cassette di sicurezza;
c) la concessione di finanziamenti agli
investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a
strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il
finanziamento;
d) la consulenza alle imprese in materia di
struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché
la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di
imprese;
e) i servizi connessi all'emissione o al
collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l'organizzazione e la
costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;
f) la ricerca in materia di investimenti, l'analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni
relative a strumenti finanziari; (24)
g) l'intermediazione in scambi, quando
collegata alla prestazione di servizi d'investimento;
g-bis) le attività e i servizi individuati con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o
accessori aventi ad oggetto strumenti derivati. (25)
6-bis. Per "partecipazioni" si
intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che
attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo
2351, ultimo comma, del codice civile. (8)
6-ter. Se non diversamente disposto, le norme
del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di
amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano
anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti. (8)
6-quater. Se non diversamente disposto, le norme
del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale,
ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche
al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai
loro componenti. (8)
(7) Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274.
(8) Comma aggiunto dall'art. 9.48, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
(9) Lettera modificata dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 29 dicembre 2006,
n. 303 e, successivamente, così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 marzo 2007, n.
51, a decorrere dal 24 aprile 2007.
(10) Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 dicembre 2006,
n. 303.
(11) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. c), D.Lgs. 29 dicembre 2006,
n. 303.
(12) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 marzo 2007, n.
51, a decorrere dal 24 aprile 2007 e, successivamente, così
sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 17 settembre 2007,
n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.
(13) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 settembre 2007,
n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.
(14) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 17 settembre 2007,
n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.
(15) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 17 settembre 2007,
n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.
(16) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 17 settembre 2007,
n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.
(17) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 17 settembre 2007,
n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.
(18) Comma modificato dall'art. 9.48, comma 1, lett. a), D.Lgs. 17 gennaio 2003,
n. 6, come modificato dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 e,
successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 17 settembre 2007,
n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.
(19) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. i), D.Lgs. 17 settembre 2007,
n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.
(20) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l), D.Lgs. 17 settembre 2007,
n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.
(21) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. m), D.Lgs. 17 settembre 2007,
n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.
(22) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. n), D.Lgs. 17 settembre 2007,
n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.
(23) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. o), D.Lgs. 17 settembre 2007,
n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.
(24) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 17 settembre 2007,
n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.
(25) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 17 settembre 2007,
n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007.
(26) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195.
(27) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229.
(28) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 7, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141;
vedi, anche l'art. 10 del medesimo D.Lgs. 141/2010.
(29) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 16 aprile 2012, n.
47.
(30) Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.
(31) Comma aggiunto dall’ art. 30, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
(32) Lettera aggiunta dall’ art. 33, comma 1, lett. a), L. 6 agosto 2013, n. 97.
(33) Lettera così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.
(34) Lettera così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.
(35) Lettera inserita dall’ art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.
(36) Lettera modificata dall'art. 5, comma 1, D.L. 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 410 e
sostituita dall'art. 32, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi, anche, il
comma 3 del medesimo art. 32, D.L. 78/2010. Successivamente la presente lettera è
stata così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44,
che ha sostituito le originarie lettere j), k), l), m), m-bis), m-ter),
m-quater), m-quinquies) e m-sexies) con le attuali lettere j), k), k-bis),
k-ter), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies).
(37) Lettera così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44,
che ha sostituito le originarie lettere j), k), l), m), m-bis), m-ter),
m-quater), m-quinquies) e m-sexies) con le attuali lettere j), k), k-bis),
k-ter), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies).
(38) Lettera inserita dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44,
che ha sostituito le originarie lettere j), k), l), m), m-bis), m-ter),
m-quater), m-quinquies) e m-sexies) con le attuali lettere j), k), k-bis),
k-ter), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies).
(39) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 16 aprile 2012, n.
47 e, successivamente, così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44,
che ha sostituito le originarie lettere j), k), l), m), m-bis), m-ter),
m-quater), m-quinquies) e m-sexies) con le attuali lettere j), k), k-bis),
k-ter), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies).
(40) Lettera inserita dall’ art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.
(41) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 e
modificata dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 16 aprile 2012, n.
47. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita
dall’ art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.
(42) Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274 e,
successivamente, così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44,
che ha sostituito le orininarie lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter),
q-quater), e r) con le attuali lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter),
q-quater), q-quinquies) e r).
(43) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274.
Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44,
che ha sostituito le originarie lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter),
q-quater), e r) con le attuali lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter),
q-quater), q-quinquies) e r).
(44) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 16 aprile 2012, n.
47 e, successivamente, così sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44,
che ha sostituito le originarie lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter),
q-quater), e r) con le attuali lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter),
q-quater), q-quinquies) e r).
(45) Lettera inserita dall’ art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44,
che ha sostituito le originarie lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter),
q-quater), e r) con le attuali lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter),
q-quater), q-quinquies) e r).
(46) Lettera sostituita dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 274,
dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 17 settembre 2007,
n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 e modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 16 aprile 2012, n.
47. Successivamente, la presente lettera è stata così sostituita
dall’ art. 1, comma 1, lett. g), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44,
che ha sostituito le originarie lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter),
q-quater), e r) con le attuali lettere o-bis), p), q), q-bis), q-ter),
q-quater), q-quinquies) e r).
(47) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 16 aprile 2012, n.
47 e, successivamente, così modificata dall’ art. 1, comma 1, lett. h), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44.
(48) Lettera sostituita dall’ art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 44,
che ha sostituito le originarie lettere j), k), l), m), m-bis), m-ter),
m-quater), m-quinquies) e m-sexies) con le attuali lettere j), k), k-bis),
k-ter), l), m), m-bis), m-ter), m-quater), m-quinquies) e m-sexies).
Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 22, comma 5, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
(49) Lettera inserita dall’ art. 20, comma 1, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.
(50) Comma aggiunto dall’ art. 30, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e,
successivamente, così modificato dall’ art. 4, comma 10, lett. 0a), n. 1), D.L. 24 gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33.
(51) Comma inserito dall’ art. 4, comma 10, lett. 0a), n. 2), D.L. 24 gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33.
(52) Lettera inserita dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 7 maggio 2015, n. 66.
(53) Lettera inserita dall’ art. 4, comma 1, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
(54) Lettera aggiunta dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181,
a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015;
per l’applicazione di tale disposizione vedi quanto ulteriormente previsto dal
citato art. 3, D.Lgs. n. 181/2015.
(55) Vedi l'art. 33, comma 2, lett. a) e b),
Deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971.
(56) Vedi, anche, l’ art. 1, commi da 492 a 500, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
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