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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 25 maggio 2011, n. 11519, sez. II civile

Divisione - Divisione giudiziale - Operazioni - Quote e lotti - Bene non comodamente divisibile - Assegnazione per l'intero al titolare della quota maggiore e possessore del bene ereditario - Conseguenze - Diritto al conguaglio a favore degli altri non assegnatarii - Ulteriore credito per interessi corrispettivi sul capitale oggetto di gestione pregressa - Spettanza - Domanda giudiziale autonoma - Necessità - Ambito - Giudizio di rendiconto della gestione - Fondamento.


In tema di divisione giudiziale, qualora al condividente sia assegnato un bene di valore superiore alla sua quota (trattandosi di bene non comodamente divisibile, attribuito al titolare della quota maggiore ex art. 720 cod. civ.) e, sin dall'apertura della successione, il citato assegnatario si trovava nel possesso dell'intero bene, avendone percepito i frutti, oltre al diritto al conguaglio dovuto agli altri condividenti (regolato nell'ambito del giudizio di divisione), sorge a favore di questi ultimi altresì il diritto alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa, da determinarsi nel più complesso rapporto di debito e credito relativo ai frutti - eventualmente maturati e non percepiti - prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria e di cui investire il giudice non già con la citata azione di divisione (che concerne il conguaglio sul capitale a tale titolo attribuito), bensì con autonoma, sia pure contestuale, azione di rendiconto, in considerazione della situazione esclusiva di godimento dei beni in comunione per il periodo precedente di indivisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 713, 720, 726, 728 e 757.
Massime precedenti Vedi: n. 4364 del 2002, n. 2483 del 2004.

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