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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 12 gennaio 2011, n. 573, sez. II civile

I) Divisione - Divisione ereditaria - Domanda - Limiti - Principio di universalità - Derogabilità - Divisione parziale - Ammissibilità - Condizioni.


Il principio dell'universalità della divisione ereditaria non è assoluto ed inderogabile ed è possibile una divisione parziale, sia quando al riguardo intervenga un accordo tra le parti, sia quando, essendo stata richiesta tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713.
Massime precedenti Conformi: n. 10220 del 1994.


II) Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Diritto ai beni in natura - Criteri di divisione - Principio di omogeneità - Applicabilità - Limiti - Fondamento.


In tema di divisione ereditaria, il principio di omogeneità indicato nell'art. 727 cod. civ., secondo il quale le porzioni di ciascuno dei condividenti devono essere formate in modo da avere beni mobili ed immobili o crediti di uguale natura o qualità, non è assoluto, ma indica soltanto un criterio di massima dal quale il giudice può discostarsi non solo nelle ipotesi espressamente previste dagli art. 720 e 722 cod. civ., ma anche quando la rigorosa applicazione del principio determinerebbe un pregiudizio del diritto dei condividenti a conseguire una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quella spettante singolarmente sulla massa, come potrebbe verificarsi in caso di diseguaglianza delle quote.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 718, 720, 722, 726 e 727.
Massime precedenti Conformi: n. 15105 del 2000, n. 9203 del 2004.

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