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Categoria: DIVISIONE

Cassazione, sentenza 4 gennaio 2011, n. 97, sez. II civile

Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Retratto successorio - Vendita di quota ereditaria o di singolo bene - Distinzione - Accertamento relativo da parte del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
V
endita - Singole specie di vendita - Di cose immobili - Vendita di quota ereditaria o di singolo bene - Distinzione - Accertamento relativo da parte del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.


L'indagine del giudice di merito diretta ad accertare, ai fini dell'ammissibilità del retratto successorio, se la vendita compiuta da un coerede abbia avuto per oggetto la quota ereditaria (o una sua frazione) ovvero beni determinati, costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale si è negata la sussistenza di una vendita di quota ereditaria sulla base della mancanza di elementi che dimostrassero l'intento dei contraenti di sostituire, nella comunione ereditaria i terzi acquirenti ai coeredi alienanti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732.
Massime precedenti Conformi: n. 3871 del 1975, n. 246 del 1985.
Massime precedenti Vedi: n. 3049 del 1997.

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