Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 3 febbraio 2011, n. 2577, sez. V civile

Imposta di registro – Imposte ipotecaria e catastale – Conferimenti immobiliari in società – Passività – Detrazioni – Condizioni - D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50 - d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2 e 10.


In tema di imposta di registro, qualora siano conferiti in società immobili, diritti reali immobiliari o aziende, dagli stessi sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri che siano inerenti al bene o diritto trasferito. Nella determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, l'attribuzione, prescritta dal d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2 e 10, dello stesso valore assegnato ai fini dell'imposta di registro va intesa senza prescindere dalla diversità di oggetto propria di ogni singola imposta, con la conseguenza che, essendo dovute le imposte ipotecarie e catastali, a differenza dell'imposta di registro, in ordine a formalità che riguardano i singoli beni immobili, la base imponibile nel caso di conferimenti immobiliari in società va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sé considerati, restando preclusa la detrazione dal valore degli immobili degli oneri e delle passività, come il mutuo garantito da ipoteca gravante sull'immobile conferito, accollato alla conferitaria, senza che possa pertanto trovare applicazione lo specifico criterio indicato, per l'imposta di registro, dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, comma 3.

Modulo Ricerca Generica per Argomento