Tributi – Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) – Agevolazioni varie - Trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero - Agevolazioni ex art. 5 legge n. 168 del 1982 - Presupposti oggettivi e soggettivi - Individuazione - Requisito soggettivo - Esecuzione dell'intervento di recupero da parte dell'acquirente - Necessità - Limiti - Materiale affidamento a terzi - Possibilità - Fattispecie.
In tema di agevolazioni fiscali, l'applicazione dell'imposta di registro e di quelle ipotecarie e catastali in misura fissa, prevista dall'art. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168 per gli atti di trasferimento di immobili compresi nei piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata, purché convenzionati) di cui agli artt. 27 e ss. della legge 5 agosto 1978, n. 457, postula che, al momento della registrazione, sia dichiarata l'esistenza di due requisiti, uno oggettivo, costituito dall'inserimento degli immobili nei piani di recupero, ed uno soggettivo, costituito dall'essere l'acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero. Il recupero deve ritenersi, comunque, assolto anche quando l'intervento sia eseguito dall'acquirente a mezzo di terzi, accollandosene il peso economico direttamente sotto forma di spesa erogata o indirettamente sotto forma di mancata percezione di un credito che gli spetti.
(Nella specie, è stata riconosciuta l'agevolazione all'acquirente che aveva stipulato una convenzione con il detentore del bene a titolo locazione finanziaria, in base alla quale quest'ultimo aveva assunto l'obbligo di eseguire il piano di recupero con riconoscimento di un corrispettivo in conto canoni).
Riferimenti normativi: Legge 05 agosto 1978 n. 457 art. 27; Legge 22 aprile 1982 n. 168 art. 5.
Massime precedenti Vedi: n. 9520 del 1999, n. 20713 del 2007, n. 8480 del 2009.
Cassazione, ordinanza 2 aprile 2013, n. 8009, Sez. 6 - 5
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - Agevolazioni - Richiesta da parte del contribuente - Indispensabilità - Esclusione - Fattispecie.
Le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevedere l'indispensabilità di un'istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegabili i benefici o nell'indicare qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall'Amministrazione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con cui la C.T.R. aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, in quanto il contribuente non aveva richiesto il beneficio in sede di rogito e non aveva fornito indicazione dei requisiti di carattere oggettivo del bene, senza tenere conto del disposto dell'art. 60 della legge Regione Sicilia n. 2 del 2002, il quale riconosceva, con riferimento ad un limitato arco temporale, il beneficio in questione alla sola condizione che l'atto traslativo avesse ad oggetto terreni agricoli).
Riferimenti normativi: D.P.R. 26/04/1986 num. 131
Massime precedenti Conformi: N. 10354 del 2007, N. 14117 del 2010
A cura di Paolo Longo e Susanna Cannizzaro
Cassazione, ordinanza 2 aprile 2013, n. 8009, Sez. 6 - 5
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - Agevolazioni - Richiesta da parte del contribuente - Indispensabilità - Esclusione - Fattispecie.
Le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevedere l'indispensabilità di un'istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegabili i benefici o nell'indicare qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall'Amministrazione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con cui la C.T.R. aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, in quanto il contribuente non aveva richiesto il beneficio in sede di rogito e non aveva fornito indicazione dei requisiti di carattere oggettivo del bene, senza tenere conto del disposto dell'art. 60 della legge Regione Sicilia n. 2 del 2002, il quale riconosceva, con riferimento ad un limitato arco temporale, il beneficio in questione alla sola condizione che l'atto traslativo avesse ad oggetto terreni agricoli).
Riferimenti normativi: D.P.R. 26/04/1986 num. 131
Massime precedenti Conformi: N. 10354 del 2007, N. 14117 del 2010
A cura di Paolo Longo e Susanna Cannizzaro