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Cassazione, sentenza 17 luglio 2012, n. 12197, sez. I civile

Regime patrimoniale della famiglia - Comunione legale – Acquisto di un bene mediante proventi di un solo coniuge – Esclusione – Non sussiste.



La dichiarazione resa nell’atto pubblico dal coniuge non acquirente, ai sensi dell’art. 179, secondo comma del codice civile, in ordine alla natura personale dell’immobile contestualmente acquistato, si atteggia diversamente a seconda che la personalità dell’acquisto dipenda - come nella specie - dal pagamento con provvista proveniente dal prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente, o invece dalla destinazione del bene all’uso personale o all’esercizio della professione di quest’ultimo. Nel primo caso, la dichiarazione riveste natura ricognitiva e portata confessoria dei presupposti di fatto già esistenti (la provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto): con la conseguenza che l’azione di accertamento negativo della natura personale del bene postula la revoca della confessione stragiudiziale resa dall’altro coniuge, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall’art. 2732 del codice civile, e cioè per errore di fatti o violenza. Nell’ipotesi alternativa, invece, la verifica dell’effettiva destinazione consente la prova contraria libera, indipendentemente dall’indagine sulla sincerità dell’intento manifestato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 179 e 2732
Massime precedenti: Vedi Sezioni Unite 22755/2009

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