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Cassazione, sentenza 30 settembre 2010, n. 20508, sez. I civile

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - In genere - Costruzione realizzata su un suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi - Comunione legale della costruzione - Esclusione - Diritti del coniuge non proprietario - Natura.


La costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale sul terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi è di proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione. L’altro coniuge, che pretenda di ripetere le somme spese, è onerato della prova d’aver conferito il proprio apporto economico per la realizzazione della costruzione attingendo a risorse patrimoniali personali o comuni; di contro il coniuge proprietario non è tenuto a dimostrare d’aver impiegato denaro personale né personalissimo.
(Nel caso di specie la S.C. ha stabilito che il "sostegno morale" fornito alla famiglia da un coniuge durante la costruzione di una casa sul suolo di proprietà esclusiva dell’altro coniuge non basta per fargli acquisire la comproprietà: a questi è comunque riconosciuto il diritto di ripetere nei confronti dell'altro quanto eventualmente speso per la costruzione).
Massime precedenti: n. 4076 del 1998, n. 8585 del 1999, n. 716 del 2004, n. 7060 del 2004, n. 8662 del 2008.

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