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Cassazione, sentenza 11 giugno 2010, n. 14093, sez. II civile

Famiglia – Matrimonio – Rapporti patrimoniali tra coniugi – Comunione legale – Amministrazione – Atti compiuti senza il necessario consenso – Annullabilità - Comunione legale - Differenze dalla comunione ordinaria - Disponibilità, da parte del singolo coniuge, della quota sul bene in comunione - Esclusione - Disponibilità dell'intero bene - Ammissibilità - Condizioni - Consenso dell'altro coniuge - Natura ed effetti - Preliminare di vendita di un immobile - Mancanza del consenso dell'altro coniuge - Annullabilità ai sensi dell'art. 184 cod. civ. - Criteri.



La comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dal secondo comma dell'art. 180 cod. civ. per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene; ne consegue che il contratto preliminare di vendita di un immobile stipulato da un coniuge senza la partecipazione e il consenso dell'altro è efficace nei confronti della comunione legale, ma annullabile, ai sensi dell'art. 184 cod. civ., nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla data di trascrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 180, 184, 1441, 1442 e 2932.
Massime precedenti Conformi: n. 284 del 1997, n. 16177 del 2001.
Massime precedenti Vedi: n. 1548 del 2008.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 17952 del 2007.

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