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Cassazione, sentenza 23 dicembre 2011, n. 28632, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Condizioni - Legittimario totalmente pretermesso - Esperimento dell'azione di riduzione - Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - Necessità - Esclusione - Fondamento - Successione "ab intestato" - Pretermissione del legittimario - Configurabilità - Condizioni.


A norma dell'art. 564 cod. civ., il legittimario che abbia la qualità di erede non può esperire l'azione di riduzione delle donazioni e dei legati lesivi della sua quota di legittima ove non abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, non potendo tale condizione valere, invece, per il legittimario totalmente pretermesso, il quale può acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. La pretermissione del legittimario può verificarsi anche nella successione "ab intestato", qualora il "de cuius" si sia spogliato in vita del suo patrimonio con atti di donazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 536, 553, 555 e 564.
Massime precedenti Vedi: N. 19527 del 2005, N. 13804 del 2006, N. 368 del 2010.

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