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Cassazione, sentenza 10 novembre 2010, n. 22885, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione - Diversità di presupposti e di finalità - Conseguenze - Ammissibilità della domanda di riduzione proposta in sede di giudizio di divisione - Regime processuale anteriore alla legge n. 353 del 1990 - Accettazione del contraddittorio - Necessità.


L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e tende all'attribuzione di una quota ereditaria, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è finalizzata alla riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive della legittima; ne consegue che la domanda di riduzione non è implicitamente inclusa in quella di divisione, sicché - nel regime anteriore alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353 - una volta proposta la domanda di divisione, quella di riduzione è da ritenere nuova e, come tale, inammissibile ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 553, 554, 555 e 713; Cod. Proc. Civ. artt. 183 e 184.
Massime precedenti Conformi: n. 1408 del 2007.
Massime precedenti Vedi: n. 15185 del 2001, n. 2568 del 2003.



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