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Cassazione, sentenza 22 giugno 2010, n. 15124, sez. II civile

I) Successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Legato - Acquisto - Accettazione - Necessità - Esclusione - Rinuncia al legato di beni immobili - Forma scritta a pena di nullità - Necessità - Fondamento.

In materia di successioni "mortis causa", mentre l'acquisto del legato ai sensi dell'art. 649 cod. civ., non necessita di accettazione e si verifica "ex lege" - sebbene la presenza di una accettazione possa rivelarsi utile come manifestazione di volontà di rendere definitivo e irretrattabile l'acquisto di legge - la rinuncia, ove il legato stesso abbia ad oggetto beni immobili (come nella specie), risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, deve essere, in forza dell'art. 1350, primo comma, n. 5, cod. civ., espressamente redatta per iscritto a pena di nullità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 649 e 1350 c. 1 n. 5.
Massime precedenti Vedi: n. 1683 del 1971, n. 8878 del 2000, n. 13785 del 2004.


II) Successioni “mortis causa” – Successione necessaria – Diritti riservati ai legittimari – Legati e donazioni in conto di legittima - Esercizio dell'azione di riduzione - Presunzione di rinuncia al legato - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

In materia di successioni "mortis causa", l'esercizio dell'azione di riduzione non può, di per sé, far presumere la volontà di rinunciare al legato, essendo a tal fine necessario considerare il comportamento del legatario, anteriore e successivo alla instaurazione del giudizio, così da poter trarre elementi idonei all'identificazione di detta volontà.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione immune da vizi, aveva escluso che potesse ravvisarsi una rinuncia al legato nelle richieste di inventario e stima dei beni caduti in successione, nonché di rendiconto ed assegnazione di una quota corrispondente alla porzione di legittima, che erano state espresse negli atti processuali, in nessuno dei quali, però, si faceva menzione all'anzidetta rinuncia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 551 e 554.
Massime precedenti Vedi: n. 1683 del 1971, n. 26955 del 2008.


III) Successioni “mortis causa” – Successione necessaria – Diritti riservati ai legittimari - Legato sostitutivo di legittima - Rinuncia - Configurabilità - Rifiuto delle disposizioni testamentarie lesive della legittima - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

In materia di successioni "mortis causa", la rinuncia al legato sostitutivo della legittima non può desumersi, di per sé, dalla sola dichiarazione di rifiutare le disposizioni testamentarie in quanto lesive dei diritti del legittimario, non potendosi negare a priori a siffatta dichiarazione il significato proprio di una riserva di chiedere soltanto l'integrazione della legittima, ferma restando l'attribuzione del legato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 551 e 554.
Massime precedenti Vedi: n. 4527 del 1992.

 



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