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Categoria: VENDITA

Cassazione, sentenza 12 ottobre 2011, n. 20956, sez. VI civile

Divieto di patto commissorio – Trasferimento effettivo del bene – Elusione della norma imperativa – Frode alla legge – Nullità – Sussiste.


I) Il divieto di patto commissorio, sancito dall’art. 2744 c.c., si estende a qualsiasi negozio, ancorché di per sé astrattamente lecito, che venga impiegato per conseguire il concreto risultato, vietato dall’ordinamento, di assoggettare il debitore all’illecita coercizione da parte del creditore, sottostando alla volontà del medesimo di conseguire il trasferimento della proprietà di un suo bene, quale conseguenza della mancata estinzione di un debito.

Massime precedenti Vedi: n. 7740 del 1999, n. 9466 del 2004, n. 13621 del 2007, n. 437 del 2009.


II) La vendita con patto di riscatto o di retrovendita, anche quando sia previsto il trasferimento effettivo del bene, è nulla se stipulata per una causa di garanzia (piuttosto che per una causa di scambio), nell’ambito della quale il versamento del denaro, da parte del compratore, non costituisca pagamento del prezzo ma esecuzione di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo per costituire una posizione di garanzia provvisoria capace di evolversi a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute. La predetta vendita, infatti, in quanto caratterizzata dalla causa di garanzia propria del mutuo con patto commissorio, piuttosto che dalla causa di scambio propria della vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio vietato dall’art. 2744 c.c., costituisce un mezzo per eludere tale norma imperativa ed esprime, perciò, una causa illecita che rende applicabile, all’intero contratto, la sanzione dell’art. 1344 c.c.

Massime precedenti Vedi: n. 1657 del 1996, n. 9900 del 2001, n. 2725 del 2007.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1344 e 2744.


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