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Cassazione, sentenza 11 luglio 2012, n.11749, sez. II civile

Compravendita immobiliare –Preliminare – Clausola di occultamento del prezzo reale in violazione della disciplina dell’imposta di registro – Nullità della clausola – Essenzialità –Condizioni e limiti – Patto risolutivo per la violazione dell’impegno contra legem assunto – Rilevanza ai fini della nullità dell’intero contratto – Esclusione.

L’effetto di propagazione, sull’intero contratto preliminare, della nullità della clausola contenente l’impegno delle parti di indicare nel definitivo, in violazione della disciplina dell’imposta di registro, un prezzo inferiore a quello realmente pattuito, non può derivare dal semplice rafforzamento dell’atteso comportamento contra legem mediante la previsione negoziale di un diritto alla risoluzione attivabile dalla parte rimasta fedele alla clausola (previsione anch’essa colpita da nullità), occorrendo, altresì, la prova, a cura della parte colpita dallo squilibrio indotto dalla nullità parziale e che invochi il contagio all’intero contratto, che il mantenimento del contratto dopo la "depurazione" non sia più giustificato dal senso originario dell’operazione, e ciò per essere la clausola di occultamento in tale rapporto di interdipendenza e di inscindibilità con le altre pattuizioni che queste non possano sussistere in modo autonomo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti: Vedi 14250/2000; 3328/2002


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