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Cassazione, sentenza 1° marzo 2010, n. 4863, sez. I civile

Contratti in genere – Contratto preliminare (compromesso) – Nozione caratteri e distinzione - Consegna della cosa e pagamento del prezzo prima del contratto definitivo - Anticipazione dell'effetto traslativo - Esclusione - Conseguenze - Posizione del promissario acquirente - Detentore qualificato - Configurabilità - Possesso "ad usucapionem" - Esclusione.

Nella promessa di vendita, la consegna del bene (nella specie, immobile) e l'anticipato pagamento del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sono indice della natura definitiva della compravendita, atteso che - quale che ne sia la giustificazione causale (clausola atipica introduttiva di un'obbligazione aggiuntiva o collegamento negoziale) - è sempre il contratto definitivo a produrre l'effetto traslativo reale; conseguentemente, la disponibilità del bene conseguita dal promissorio acquirente, in quanto esercitata nel proprio, interesse, ma "aliena nomine", in assenza dell'"animus possidendi", ha natura di detenzione qualificata e non di possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di una sopraggiunta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141, secondo comma, cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 1141, 1158 e 1351.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: n. 7930 del 2008.


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