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Cassazione, sentenza 9 luglio 2024, n. 18732, sez. V

Imposta sulle successioni e donazioni- Esenzione ex art 3, comma 4-ter, Tus- Trasferimento partecipazioni sociali a favore di discendenti in comproprietà- Controllo societario.


L a ratio dell'art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346 del 1990 è quella di far beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni quando, per effetto del trasferimento delle quote sociali, sia "acquisito o integrato" il controllo della società ai sensi dell'art. 2359, primo comma, cod. civ. L'integrazione del controllo può, conseguentemente, avvenire anche quando i beneficiari detenevano parte delle quote sociali, che sommate a quelle trasferite conferiscono il controllo della società.
Questa Corte di Cassazione, del resto, ha già deciso fattispecie analoga con sentenza condivisa da questo collegio: "(…) nel caso di trasferimento a più discendenti in comproprietà, il beneficio deve essere riconosciuto a condizione che i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea ordinaria, essendo così realizzato l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti" (Sez. 5 - , Sentenza n. 7429 del 17/03/2021, Rv. 660823 - 01).
La presenza di una comunione ereditaria di azioni non impedisce certamente il controllo della società, da parte dei detentori delle quote. La norma non distingue, infatti, il tipo di comunione e non richiede una corrispondenza soggettiva perfetta (comunione ereditaria di azioni e singoli soci, nel caso in giudizio) per il controllo della società.

 

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