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Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 18 luglio 2024, n. 19815, sez. I civile

Assegno bancario – Clausola “per conoscenza e garanzia” – Girata – Clausola di intrasferibilità.


La clausola di intrasferibilità degli assegni, disciplinata dall’art. 43 del R.D. n. 1736 del 1933, trasforma il titolo di credito in titolo a legittimazione invariabile, con preclusione alla circolazione sia sul piano cartolare che con riguardo alla cessione ordinaria. L’apposizione della clausola “per conoscenza e garanzia” su un assegno non trasferibile può essere considerata illegittima se intesa ad avere la funzione di girata per l’incasso in favore del soggetto che ha sottoscritto tale clausola, contraddicendo la prescrizione dettata dall’articolo 43 del R.D. n. 1736 del 1933. La responsabilità della banca trattaria può derivare anche dall’omesso controllo sulla regolarità dei titoli presentati in stanza di compensazione, soprattutto quando questi presentano anomalie come l’apposizione della clausola “per conoscenza e garanzia”, non prevista dalla legge assegni e caratterizzata da ambiguità nella sua funzione. In caso di corresponsabilità tra banca trattaria e banca negoziatrice per violazione dell’art. 43 del R.D. n. 1736 del 1933 relativo agli assegni non trasferibili, è possibile attribuire pari responsabilità causale alle due parti coinvolte nel giudizio.

 

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