Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 6 settembre 2024, n. 23978, sez. V

Agevolazioni prima casa- Prepossidenza immobile agevolato - Mancato rispetto dell’impegno alla rivendita assunto - Inagibilità- Esclusione forza maggiore - Decadenza


Le dichiarazioni che l'acquirente deve rendere nell'atto di acquisto per usufruire delle agevolazioni "prima casa" sono diverse a seconda che questi sia o non sia già titolare di un'altra abitazione agevolata e che, nel primo caso, intenda o meno alienarla entro un anno. Con tali dichiarazioni, quindi, si rende palese se l'acquisto è stato effettuato volendo usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1 oppure di quelle previste dal comma 4-bis. L'acquisto in contestazione è stato operato, a condizioni agevolate, dietro dichiarazione di impegno alla rivendita. Il contribuente, cioè, ha speso un titolo specifico per usufruire dell'agevolazione (quello di cui al comma 4-bis, della nota II- bis) e detto titolo non è stato identificato con la possidenza di altra unità immobiliare concretamente inidonea a soddisfare l'esigenza abitativa. Le circostanze addotte con il motivo di ricorso sono, dunque, inconferenti: quanto alla dedotta inagibilità della casa oggetto del primo acquisto, perché il titolo speso dalla parte, nella richiesta di agevolazione, era diverso (e la parte, pertanto, non può oggi invocare "altro presupposto o altro requisito" per conservare l'agevolazione) e quanto alla perdurante inagibilità di detta casa, che precludeva la rivendita entro l'anno, perché viene (così) in rilievo un'erronea valutazione operata dalla parte rispetto alle condizioni utili alla rivendita del bene entro l'anno.

Con riferimento alla causa di forza maggiore, invocata dal contribuente, la CTR, nell'escluderne la sussistenza, ha osservato, in linea con i principi di diritto fissati da questa Corte- secondo cui per “forza maggiore” deve intendersi "un impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità (anche a titolo di colpa), inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento" (Cass. n. 6076/2017; cfr. Cass. n. 13148/16; n. 14399/13; n. 864/16 e n. 25/16) -, che l'atto di compravendita della seconda casa era stato stipulato successivamente al terremoto e che il contribuente, quando aveva effettuato l'acquisto, non aveva in atto dichiarato nulla sulla situazione di inagibilità dell’altra casa acquistata con le agevolazioni, pur essendone a conoscenza.

 

Modulo Ricerca Generica per Argomento