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Cassazione, sentenza, 30 luglio 2024, n. 21344, sez. I civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO Contratti bancari - Disciplina introdotta dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013 - Divieto dell’anatocismo - Necessità dall’adozione di apposita delibera da parte del CICR - Esclusione.


In tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal 1° dicembre 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.

 

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