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Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 29 luglio 2024, causa C-713/22, Grande sezione

SOCIETÀ – Scissione delle società per azioni – Scissione mediante costituzione di nuove società – Sesta Direttiva 82/891/CEE Articolo 3, paragrafo 3, lettera b) – Responsabilità solidale.


Pronunciandosi su una controversia italiana riguardante un caso di scissione societaria volta ad accertare la responsabilità solidale della società di nuova costituzione, per tutti i debiti risultanti dagli oneri di bonifica e dai danni ambientali, ascrivibili alle responsabilità della prima società, ascrivibili a fatti anteriori alla data di scissione, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che la regola della responsabilità solidale delle società beneficiarie contenuta nell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b) della sesta direttiva 82/891/CEE e recepita in Italia nell’articolo 2506bis c.c., si applica non soltanto agli elementi di natura determinata dal patrimonio passivo non attribuiti nel progetto di scissione ma, anche, a quelli di natura indeterminata, come i costi di bonifica e per danni ambientali che siano accertati, valutati o definiti dopo la scissione di cui trattasi, purché essi derivino da comportamenti della società scissa antecedenti all’operazione di scissione.

 

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