Data pubblicazione:
Categoria: URBANISTICA

Cassazione, ordinanza, 14 marzo 2025, n. 6767, sez. II civile

Centri Storici – Distanze legali – Disposizioni ministeriali e comunali.

 

La normativa sulle distanze minime tra edifici prevista dal D.M. n. 1444/1968 non è immediatamente operante nei rapporti tra privati. Tuttavia, qualora lo strumento urbanistico locale non preveda tali distanze, o preveda distanze inferiori a quelle minime stabilite dal D.M. citato, i giudici devono disapplicare la normativa comunale illegittima e applicare direttamente le disposizioni del citato D.M., che entrano automaticamente a far parte dello strumento urbanistico locale e sono quindi applicabili nei rapporti tra privati. Nei centri storici (zone “A”), è imposto un vincolo di inedificabilità assoluta, non temporaneo e irrevocabile, che esclude l’applicazione dei criteri di distanza dei successivi commi dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, e si impone anche in caso di sostituzione del preesistente volume edificato con nuovi manufatti che aumentano il volume o la superficie di ingombro.

 

Modulo Ricerca Generica per Argomento