Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 6 marzo 2025, n. 6019, sez. V

Imposta di registro- Cessione totalitaria di quote sociali- Riqualificazione in termini di cessione d’azienda.

 

Nella fattispecie va rimarcato, per un verso, che – dovendosi aver riguardo agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione – la tassazione di registro dell'atto di cessione (sia pur totalitaria) delle quote sociali andava strettamente correlata all'atto tipico presentato per la registrazione e, dunque, ai suoi effetti giuridici che hanno ad  oggetto la partecipazione societaria e non anche l'azienda che rimane nella titolarità del soggetto collettivo, così senz'alcuna considerazione, nell'interpretazione dello stesso atto di cessione, della sostanza economica dell'operazione (in tesi) perseguita dai contraenti; e, per il restante, che la funzione antielusiva – in tesi prospettabile in relazione alla complessiva operazione economica perseguita dalle parti e, quindi, avuto riguardo al collegamento funzionale che, ai fini di detto risultato (riqualificato in termini di cessione di azienda), è stato individuato nell'atto impositivo - non poteva che essere perseguita secondo i presupposti sostanziali, e la disciplina procedimentale, posta dalla L. n. 212 del 2000, art. 10-bis, una volta esclusa, ad ogni modo, la legittimità di un'interpretazione dell'atto registrato complementare a quella desumibile da elementi extra-testuali.

 

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