Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 13 marzo 2025, n. 6687, sez. V

Imposta di registro -Cessione di credito stipulata per finalità di garanzia -Atto cronologicamente successivo ad un contratto di apertura di credito.

 

La cessione del credito stipulata per finalità di garanzia, con atto cronologicamente successivo ad un contratto di apertura di credito, sconta l'imposta di registro in misura proporzionale, trattandosi di un negozio collegato al precedente finanziamento, caratterizzato da una sua autonoma causa, ed escluso dal campo di applicazione dell'IVA per l'assenza di una prestazione remunerata" (Sez. 5, Sentenza n. 16417 del 05/08/2015; vedi anche Sez. 5 - , Sentenza n. 28734 del 16/10/2023).

 

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