Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 18 gennaio 2025, n. 1252, sez. II civile

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE Contratto di installazione di pala eolica - Qualificazione della torre come costruzione - Ragioni - Conseguenze - Proposizione dell'azione ex art. 1669 c.c. in caso di evidente pericolo di rovina o gravi difetti - Fattispecie.

 

In materia di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, in ipotesi di contratto di installazione di pala eolica, la torre di sostegno va qualificata come costruzione in quanto costituisce parte inscindibile dell'unicum impiantistico dell'aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenta un elemento funzionale essenziale dell'impianto eolico che, in sua mancanza, non può attuare la funzione per cui è concepito con conseguente proponibilità dell'azione ex art. 1669 c.c. nel caso in cui lo stesso bene presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ricondotto all'ipotesi di rovina di cose immobili di lunga durata il distacco della navicella con le pale, con la conseguente impossibilità di funzionamento dell'impianto).

 

Modulo Ricerca Generica per Argomento