Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza, 23 gennaio 2025, n. 1632, sez. II civile

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NELLO SPAZIO (DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO) - LEGGE REGOLATRICE - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - Successione di cittadino straniero apertasi prima dell’entrata in vigore della l. n. 218 del 1995 - Integrale esaurimento del procedimento di successione - Momento determinante agli effetti dell’art. 72 della l. n. 218 del 1995 e delle norme applicabili alla successione - Accettazione dell'eredità - Rilevanza - Esclusione - Passaggio in giudicato della sentenza che definisce i rapporti successori o altra preclusione - Necessità - Fattispecie.

 

L'accettazione dell'eredità, intervenuta prima dell'entrata in vigore della l. n. 218 del 1995, non determina l'esaurimento della successione ai sensi dell'art. 72, comma 1, della medesima legge, poiché, pur costituendo in capo all'istituito la qualità di erede universale, non rende intangibile la regolazione del testamento che consegue, unicamente, al passaggio in giudicato della sentenza che definisce i rapporti successori, al verificarsi di altra preclusione alla possibilità di porne in discussione l'assetto ovvero al decorso dei termini di prescrizione o decadenza per far valere eventuali diritti successori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto esaurita la successione testamentaria, nonostante la perdurante pendenza dei termini di impugnativa per ottenerne l'annullamento del testamento, così applicando alla successione la legge italiana, ai sensi degli artt. 23 e 30 delle preleggi, anziché quella straniera ai sensi dell'art. 46 della l. n. 218 del 1995).

 

Modulo Ricerca Generica per Argomento