Data pubblicazione:

*Cassazione, ordinanza, 11 marzo 2025, n. 6444, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE Interpretazione del contratto - Individuazione e graduazione dei criteri - Fattispecie.

 

Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.. (Nella specie, la S.C., con riferimento ad una clausola contrattuale che commisurava il compenso del professionista stimatore "al 5% dell'importo d'indennizzo netto che sarà corrisposto dalle Assicuratrici" ha rigettato il ricorso che, alla stregua dell'interpretazione letterale della predetta clausola, deduceva come dovuto il diritto al compenso solo all'esito del raggiungimento del risultato, rappresentato dall'ottenimento dell'indennizzo all'esito del procedimento stragiudiziale di stima dei danni).

 

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