Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 24 novembre 2025, n. 30788, sez. III civile

Revocatoria.

Il creditore che dispone di una garanzia di molto superiore al proprio credito e agisce per la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. di un atto ha l’onere di dimostrare che l’escussione della garanzia è destinata a rimanere infruttuosa, sicché l’esperimento dell’azione revocatoria si rende necessaria a tutela del proprio credito.

Modulo Ricerca Generica per Argomento