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Categoria: ASSOCIAZIONI

Cassazione, sentenza, 13 dicembre 2025, n. 32521, sez. III civile

Azione esecutiva.

In caso di liquidazione generale del patrimonio dell'associazione sciolta, compiuta a norma degli art. 30 cod. civ. e 16 disp. att. cod. civ., non trova applicazione il privilegio processuale concesso dall'art. 41 TUB al creditore fondiario, il quale non può iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni dell'ente compresi nella procedura di liquidazione.

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