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Categoria: MUTUO

Cassazione, sentenza 12 novembre 2013, n. 25412, sez. III civile

CONTRATTI – MUTUO - Condizione risolutiva - Fattispecie.



In tema di mutuo fondiario, l’esercizio, da parte dell’istituto di credito mutuante, della condizione risolutiva prevista dall’art. 17, comma primo, della legge 6 giugno 1991 n. 175 (applicabile ratione temporis alla fattispecie) nell’ipotesi ivi prevista di inadempimento del mutuatario, determina la risoluzione del rapporto di mutuo, con le medesime conseguenze già ritenute per l’ipotesi di esercizio della condizione risolutiva prevista dall’art. 15, comma primo, del Dpr 21 gennaio 1976 n. 7.
(Nella specie è stato stabilito che il mutuatario deve provvedere, oltre al pagamento integrale delle rate già scadute, alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nelle semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora ad un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale).

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