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Cassazione, sentenza 13 novembre 2013, n. 25507, sez. V civile

TRIBUTI - IMPOSTE INDIRETTE – SANZIONI - Società cancellata – Art. 2495 c.c. – Applicazione – Retroattività – Esclusione.

 

La disposizione di cui all'art. 2495 c.c., in tema di effetti della cancellazione delle società di capitali, non ha efficacia retroattiva. Ed invero, la norma, ad esclusione dei rapporti definitivamente esauriti e degli effetti irreversibilmente prodotti – trova applicazione anche in ordine alla cancellazione intervenuta alla data del 1 gennaio 2004 di entrata in vigore della stessa ma non può ritenersi la sua applicazione retroattiva. Ne consegue che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4, D.lgs. 17.1.2003, n. 6 che, modificando l'art. 2495, comma 2, c.c. ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione.

 



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