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Cassazione, sentenza 1° marzo 2011, n. 5042, sez. II civile

Successioni "mortis causa" - Successione necessaria - Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Azione di riduzione nei confronti del terzo acquirente - Preventiva escussione del donatario - Necessità - Condizioni - Mancanza di beni del donatario - Escussione relativa - Necessità - Esclusione.


L'azione di riduzione proposta dal legittimario nei confronti del terzo acquirente dal donatario richiede la preventiva escussione dei beni del donatario medesimo, ma solo a condizione dell'effettiva esistenza di una situazione di possidenza in quest'ultimo, trattandosi non di una formalità procedurale, ma di un adempimento che, per la finalità ad esso connessa, in tanto è richiesto in quanto vi sia un patrimonio sul quale si possa esplicare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. artt. 563 e 564.
Massime precedenti Conformi: n. 613 del 1961.
Massime precedenti Vedi: n. 13310 del 2002.



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