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Cassazione, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22574, sez. I civile

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - MORTE DEL SOCIO - Liquidazione della quota sociale invocata dagli eredi del socio defunto ex art. 2284 cod. civ. - Termine prescrizionale - Art. 2949 cod. civ. - Applicabilità - Fondamento - Termine di prescrizione per l'accettazione di eredità - Inapplicabilità - Ragioni.

 

Il diritto, riconosciuto agli eredi del socio di una società di persone dal combinato disposto degli artt. 2284 e 2289, primo comma, cod. civ., alla liquidazione della quota sociale già in titolarità del "de cuius", ha natura analoga al diritto di credito che sarebbe spettato al socio stesso per l'ipotesi di recesso attuato prima della morte, sicché è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2949 cod. civ., applicabile a tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale, e non al più lungo termine, decennale, sancito dall'art. 2946 cod. civ., atteso il carattere speciale della prima di tali disposizioni, la cui "ratio" è quella di assicurare la certezza della definizione dei rapporti societari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2946, Cod. Civ. art. 2949

Massime precedenti Vedi: N. 5757 del 1998, N. 10802 del 2009, N. 21903 del 2013 



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