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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 12 settembre 2014, n. 19350, sez. II civile

PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Autenticazione della scrittura privata – Controllo di legalità del professionista – Necessità.


Se deve confermarsi il principio secondo il quale l’attività di autentica del notaio non costituisce di per sé prova legale della capacità naturale del sottoscrittore, rimane comunque fermo che l’opera del notaio – sia esso rogante in senso proprio o certificante l’autenticità di una sottoscrizione – è comunque diretta ad assicurare che il contenuto dell’atto sia il prodotto di un’attività cosciente e volontaria del sottoscrittore e, aggiungasi, che non sia contrario alla legge.
(La conclusione della Cassazione appare avallata dal fatto che da un lato il Consiglio Nazionale del Notariato, nell’aggiornare nel 2008 i principi di deontologia professionale dei notai, abbia esteso anche all’autenticazione delle firme nella scrittura privata la norma che impone al notaio di svolgere quelle numerose attività nelle quali si sostanzia l’indagine della volontà – art. 42, 1° comma – originariamente riferita ai soli atti pubblici e, dall’altro, che con la circolare dell’11 ottobre 2011 il CNN, nell’indicare le linee guida per dare attuazione all’art. 11, 3° comma del d.lgs. 28/2011 in materia di mediazione civile, abbia richiamato il notaio non solo a svolgere il controllo di legalità sulla scrittura privata che si appresta ad autenticare, ma anche l’indagine della volontà delle parti).

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