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Categoria: DONAZIONE

Cassazione, sentenza 20 giugno 2014, n. 14120, sez. II civile

DONAZIONE - FACOLTÀ DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - RISOLUZIONE - Risoluzione per inadempimento dell'onere - Clausola risolutiva espressa - Inapplicabilità - Fondamento.


In tema di donazione modale, la risoluzione per inadempimento dell'onere non può avvenire "ipso iure", senza valutazione di gravità dell'inadempimento, in forza di clausola risolutiva espressa, istituto che, essendo proprio dei contratti sinallagmatici, non può estendersi al negozio a titolo gratuito, cui pure acceda un "modus".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793, art. 1455 e art. 1456
Massime precedenti Vedi: N. 2432 del 1986, N. 13876 del 2005


CLAUSOLA RISOLUTIVA - Inadempimento del donatario.


Poiché in tema di risoluzione della donazione modale esiste una normativa specifica e completa, altre disposizioni non possono trovare ingresso e la risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere può essere domandata dal donante o dai suoi eredi, se preveduta nell'atto di donazione, ma non può avvenire ipso iure in forza di clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 c.c., con preclusione di qualsiasi valutazione della gravità dell'inadempimento; sicché, avuto riguardo alla natura del negozio (atto di liberalità) e alla disciplina specifica (art. 793 c.c., comma 4), è da escludere che la donazione modale, in caso di inadempimento dell'onere, possa essere risolta di diritto (ex art. 1456 c.c.) in virtù di clausola risolutiva espressa (prevista per i contratti a prestazioni corrispettive). L'inserimento di simile clausola (alla quale è da attribuire un significato o effetto ai sensi dell'art. 1367 c.c.) nel contratto di donazione va intesa come espressa previsione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere, che deve essere domandata dal donante o dai suoi eredi, in conformità della particolare disciplina esistente in materia.

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