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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 12 febbraio 2014, n. 6629, sez. III penale

EDILIZIA - Zone di nuova espansione o scarsamente urbanizzate - Immediata attuazione del piano generale mediante singoli permessi di costruire - Esclusione - Reato di lottizzazione abusiva - Configurabilità.

 

In materia edilizia, il reato di lottizzazione abusiva è configurabile con riferimento a zone di nuova espansione o scarsamente urbanizzate relativamente alle quali sussiste un'esigenza di raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziamento delle opere di urbanizzazione, quando l'attività edificatoria è eseguita in assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale, in quanto l'approvazione del piano di lottizzazione o di un suo equipollente, salvo diverse e specifiche indicazioni dettate dalla legge o dall'atto di pianificazione generale, si pone come condizione di legittimità per il rilascio dei singoli permessi di costruire.

Riferimenti normativi: D.P.R. 06/06/2001 num. 380 art. 30 e art. 44

Massime precedenti Conformi: N. 3074 del 2003, N. 37472 del 2008

Massime precedenti Vedi: N. 12426 del 2008


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