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Categoria: EDILIZIA

Consiglio di Stato, sentenza 28 gennaio 2014, n. 435, sez. VI

EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI EDILIZI - Intervento senza titolo – Veranda – Nuovo proprietario – Regolarità - Demolizione – Sussiste.

La repressione degli illeciti edilizi può essere disposta in qualsiasi momento, trattandosi di illeciti permanenti cui si associano sanzioni a carattere reale, in rapporto alle quali non può essere invocato il principio di estraneità degli attuali proprietari alla relativa effettuazione (fatte salve l’inopponibilità dell’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime – ove gli stessi proprietari collaborino alla rimozione dell’abuso – nonché ogni possibile azione di rivalsa, nei confronti degli effettivi responsabili, da parte degli acquirenti in buona fede di un immobile in tutto o in parte abusivo, la cui regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio non fosse stata doverosamente accertata al momento del rogito).
(Nella specie, l’aggiunta di un vano chiuso all’unità abitativa, in luogo di una preesistente terrazza, sia intervento a carattere ristrutturativo, in quanto implicante aumento di volume e del connesso carico urbanistico, con conseguente necessità di permesso di costruire, a norma dell’art. 10 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 e di licenza edilizia in base alla normativa previgente (per quanto qui interessa, almeno dal 1934): dunque, era onere del proprietario dell’immobile la presentazione (fino all’irrogazione delle previste sanzioni amministrative, o alla scadenza dei termini nelle medesime prescritti per il ripristino) la presentazione di istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del citato D.P.R. 380/2001).

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