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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza 14 giugno 2022, n. 19105, sez. II civile

CONDOMINIO - Apertura di un varco su muro condominiale - Per collegare cantina e box- prova della proprietà esclusiva del posto auto - Necessità.


La Corte di appello, avendo omesso di accertare anzitutto la proprietà condominiale o esclusiva del vano sottoportico ai sensi dell’art. 1117 c.c., ha disatteso la pronuncia di legittimità ed è inoltre pervenuta ad un’errata applicazione dell’art. 1102 c.c., non potendosi dichiarare la legittimità dell’apertura del varco senza stabilire se il condomino si fosse effettivamente appropriato di un locale condominiale, ponendolo in comunicazione con lo spazio esterno, occorrendo – in caso contrario – verificare se la previsione del regolamento condominiale richiamato in ricorso contemplasse un divieto assoluto di apportare modifiche alle parti comuni, tale da impedire anche la realizzazione del varco di cui si discute.

(Il condomino che vuole aprire un varco tra cantina e posto auto deve provare di essere proprietario del box. Non bastano, pertanto, l’occupazione dell’immobile e la trasformazione del locale in autorimessa se il bene si presume di proprietà comune).

 

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