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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 15 febbraio 2023, n. 4758, sez. II civile

PROFESSIONISTI - Notai - Deontologia professionale - Illecito disciplinare - Esclusione di un illecito - Rivalutazione della sanzione - In base alla condotta - Necessità.


Si ravvisa un concorso apparente di norme quando la condotta del notaio consiste nella reiterata emissione di fatture irregolari, a fronte di anticipazioni di spese inesistenti, integrando la fattispecie di illecita concorrenza di cui all'art. 147, lettera c), della legge notarile, in relazione all'art. 14 del codice deontologico, che include la suddetta condotta tra le ipotesi tipiche di illecita concorrenza. L'art. 147 lett. b), della citata legge, che consiste nella non occasionale, ma ripetuta, violazione delle norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato, sempre in relazione al medesimo art. 14 del codice deontologico, è quindi assorbita dall'art. 147, lettera c), giacché le due norme hanno ad oggetto il medesimo fatto.

La sanzione inflitta sulla base di un concorso apparente di norme esige una rivalutazione della gravità della condotta del notaio e quest’ultima deve essere valutata in concreto al fine di determinare la congruità della sanzione, sulla base degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'illecito.

(Nel caso di specie, muovendo dall'errata affermazione secondo cui il giudice del rinvio era tenuto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte di merito ha genericamente richiamato il carattere sistematico e reiterato della condotta posta in essere dal notaio ed ha automaticamente diminuito la sanzione sulla base del concorso apparente di norme sì da assorbire la violazione della lettera b) nella lettera c) dell'art. 147 Legge notarile).

 

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