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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, sentenza 21 febbraio 2023, n. 5353, sez. III civile

Accordi a latere del procedimento di separazione consensuale – Titolo esecutivo – Natura – Forma.


Tanto in caso di separazione consensuale che di divorzio congiunto, i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, affermandosi anche che, in tema di accordi conclusi in vista del divorzio, è valido il patto stipulato tra i coniugi per la disciplina della modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l'altro genitore.

Ad escludere la possibilità che la c.d. "side letter" possa integrare un titolo esecutivo giudiziale (qual è l'ordinanza presidenziale, adottata nell'ambito del giudizio divorzile) è sufficiente la constatazione che essa - come invece necessario, ai sensi dell'art. 474 c.p.c. - non risulta rivestire la forma né di atto pubblico, né di scrittura privata autenticata. D'altra parte, qualora si fosse preteso di attribuire a tale documento efficacia "integrativa" del suddetto titolo giudiziale, sarebbe occorso che tale circostanza risultasse dal titolo stesso.

Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1), c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, da valutarsi, eventualmente, anche "ex officio", da parte del giudice dell'opposizione esecutiva, ma a condizione che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito, e sempre che l'esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione.

 

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