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Categoria: MUTUO

Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2023, n. 5385, sez. III civile

FAMIGLIA – MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI – Acquisto della casa coniugale - Mutuo cointestato – Somme pagate da uno solo dei coniugi.


Quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi - salvo l’esistenza di un differente accordo inter partes che va provato -, non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l’acquisto della casa coniugale, anche se cointestata).

Proprietario dell’immobile (acquistato con il mutuo cointestato) non necessariamente è il coniuge che paga le rate del mutuo in costanza di matrimonio, essendo rilevante sul punto quanto pattuito in fase di rogito notarile: infatti, se un solo coniuge paga il mutuo per intero, ma in sede di rogito è stato pattuito che la casa è intestata all’altro, la proprietà in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del mutuo (salvo che non vi sia la comunione dei beni).

 

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