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Cassazione, ordinanza 18 gennaio 2024, n. 2020, sez. III civile

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - Estinzione o chiusura anticipata della procedura - Cancellazione della trascrizione del pignoramento - Necessità - Eccezione - Previa aggiudicazione o assegnazione - Conseguenze - Cancellazione dei gravami col decreto di trasferimento - Condizioni.


In tutti i casi di estinzione (o anche di chiusura anticipata) della procedura di espropriazione immobiliare il giudice dell'esecuzione deve ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 632 c.p.c., a meno che non sia già precedentemente intervenuta l'aggiudicazione (o l'assegnazione); in tale specifica fattispecie, in forza dell'art. 187-bis disp. att. c.p.c. e nonostante l'estinzione del processo (che si determina "ipso iure" nel momento in cui se ne realizzano i presupposti), il giudice mantiene il potere-dovere di verificare il tempestivo versamento del prezzo di aggiudicazione, di valutarne la congruità ai sensi dell'art. 586 c.p.c. e, in caso di riscontro positivo, di emettere il decreto di trasferimento contenente l'ordine di cancellazione dei gravami..


ESECUZIONE  FORZATA  -  PIGNORAMENTO:  FORMA  -  EFFETTI  -  ALIENAZIONI: INEFFICACIA; CESSIONI E LIBERAZIONE PIGIONI E FITTI - Tutela dell'aggiudicatario ex art. 187 bis disp. att. c.p.c. e 2919 c.c. - Condizione - Trascrizione del pignoramento sino all'acquisto - Cancellazione della formalità pubblicitaria - Effetti - Regola della priorità delle trascrizioni - Applicabilità - Revoca del provvedimento di cancellazione - Irrilevanza - Ragioni.


La tutela dell'aggiudicatario ex art. 187-bis disp. att. c.p.c. presuppone che sino al momento del suo acquisto sia mantenuta la trascrizione del pignoramento, dalla quale discende l'inopponibilità dei diritti acquistati dai terzi ai sensi dell'art. 2919, comma 2, c.c.; ne consegue che, qualora la formalità venga cancellata - anche se erroneamente o financo illegittimamente - a seguito di estinzione o di altra forma di chiusura anticipata della procedura, acquistano efficacia, in pregiudizio dell'aggiudicatario, le trascrizioni successive al pignoramento, in applicazione della regola generale di cui all'art. 2644 c.c., a nulla valendo l'eventuale ripristino della formalità pubblicitaria del vincolo espropriativo, in conseguenza della revoca del provvedimento di cancellazione, potendo i relativi effetti operare solo ex nunc e, dunque, in maniera recessiva rispetto agli acquisti "medio tempore" ritualmente trascritti.

 

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