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Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza 19 gennaio 2024, n. 2047, sez. II civile

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI - Giudici onorari di appello – Notaio esercente la professione nel distretto della Corte territoriale in cui opera – Illegittimità costituzionale della normativa che lo consente – Manifesta infondatezza – Fondamento – Disparità di trattamento con gli avvocati giudici onorari di appello – Inesistenza.


In tema di giudici onorari di appello, il notaio, esercente la professione nel distretto della corte territoriale in cui svolge le funzioni onorarie, è soggetto solo agli obblighi di astensione, di cui all'art. 70 del d.l. n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 98 del 2013, per evitare conflitti di interesse rispetto alle singole controversie, non sussistendo alcuna disparità di trattamento con gli avvocati, iscritti all'ordine presso la corte di appello ove svolgono le funzioni e l'attività forense, soggetti all'incompatibilità territoriale di cui all'art. 69, comma 2, dello stesso decreto, in quanto diretta ad evitare possibili condizionamenti o improprie interferenze nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario.

 

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