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Cassazione, sentenza 29 marzo 2024, n. 8579, sezione II civile

Ipoteca giudiziale – ordine di cancellazione - passaggio in giudicato della sentenza – sentenza contenente l’ordine di cancellazione.


La cancellazione dell’iscrizione dell’ipoteca giudiziale deve essere eseguita dal conservatore solo allorquando la sentenza che contiene l’ordine di cancellazione sia passata in giudicato ai sensi della lettura congiunta degli artt. 2818 e 2884 cc., non occorrendo anche il passaggio in giudicato della sentenza di riforma del titolo giudiziale in forza del quale era stata effettuata l’iscrizione ipotecaria.

 

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