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Cassazione, ordinanza 3 novembre 2023, n. 30585, sez. V

Agevolazioni “prima casa” - Prepossidenza nel Comune di immobile adibito ad uso promiscuo - Esclusa inidoneità.


In tema di agevolazioni prima casa, ai sensi dell'art. 1, comma 4, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 - nel testo (applicabile "ratione temporis") introdotto dal D.L. n. 155 del 1993, art. 16 (conv., con modificazioni, nella L. n. 243 del 1993) - "l'idoneità" dell'abitazione pre-posseduta va valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inabitabilità), che sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che il beneficio trova applicazione anche nell'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato (Sez. 5, Sentenza n. 2565 del 02/02/2018, conf. Sez. 5, Ordinanza n. 19989 del 27/07/2018).