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Cassazione, ordinanza 30 ottobre 2023, n. 30109, sez. V

Opzione per rideterminazione valore partecipazioni - Versamento solo della prima rata dell’imposta sostitutiva – Revocabilità esclusa- Diniego rimborso.


In tema di imposta sostitutiva L. n. 448 del 2001, ex art. 5 la scelta del contribuente di optare, con il versamento anche solo della prima rata dell'imposta sostitutiva, per la rideterminazione del valore delle partecipazioni, costituisce atto unilaterale dichiarativo di volontà, che, giunto a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria attraverso il pagamento, comporta l'effetto della rideterminazione del valore della partecipazione, sicché, in base ai principi generali di cui agli artt. 1324 e 1334 c.c. e ss., non può poi essere revocato per scelta unilaterale del contribuente, né dà diritto al rimborso di quanto versato (Cass. 21 febbraio 2020, n. 4659; Cass. 18 gennaio 2019, n. 1323; Cass. 24 agosto 2018, n. 21049; Cass. 20 febbraio 2015, n. 3410).