Pubblicata nella Gazz. Uff.
14 agosto 2017, n. 189.
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.In vigore dal 29 agosto 2017
1. La
presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori
all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a
garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del
diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e
apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.
2. Il
comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dai
seguenti:
«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di
polizza e le tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di
ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
1-bis. Le
imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro
presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la
necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di
rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo,
se persona diversa.
1-ter.
Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di
dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS
di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le
informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese
di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. Le
imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta,
ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente».
3.
All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a
contrarre, incluso il rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami
da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS
provvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314».
4.
All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro
quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento
ad euro quindicimila».
5. Ai
commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».
6.
Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art.
132-bis. (Obblighi informativi degli intermediari). - 1. Gli intermediari,
prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i
veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto,
trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione
di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.
2. Al fine
di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti
dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al
preventivatore consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero dello
sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.
3. L'IVASS
adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per
via telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i
premi applicati dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo
ad autovetture e motoveicoli. Con le stesse disposizioni sono definite le
modalità attraverso le quali, ottenuti i preventivi sulla base delle
informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma
3-bis, è consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative
rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della
compagnia ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento
diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione.
4. Il
contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove
prescritte, le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile
solo a favore del cliente.
Art. 132-ter. (Sconti obbligatori). - 1. In presenza di almeno una delle
seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla
stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione
praticano uno sconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dal comma 2:
a) nel caso
in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano
proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a
ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;
b) nel caso
in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono
già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del
veicolo, denominati “scatola nera” o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi,
individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire
l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della
determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione;
c) nel caso
in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono
già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora
sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti
dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.
2. L'IVASS,
con proprio regolamento, definisce criteri e modalità nell'ambito dei processi
di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione
da parte delle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le
imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS,
definiscono uno sconto significativo da applicare alla clientela a fronte della
riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o più delle condizioni di
cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso di
accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle
condizioni di cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al
prezzo della polizza altrimenti applicato.
3. L'IVASS
identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche,
la lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più
elevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almeno biennale.
4. Con il
regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi più elevati
applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati
nelle altre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con le medesime
caratteristiche soggettive e collocati nella medesima classe di merito,
definisce altresì i criteri e le modalità finalizzati alla determinazione da
parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e significativo
rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti
residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri
con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni
sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o
installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui al
comma 1, lettera b).
5. In particolare,
il regolamento di cui al comma 2:
a) definisce
i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo
medio, per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;
b) prevede,
nell'ambito delle modalità di cui al comma 4, che non possano sussistere
differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui
differenziali di rischio.
6. Le
attività di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane
e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Le
imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
applicano lo sconto nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni
previste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivo rispetto a quello
praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di preventivo e nel
contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto
praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della
polizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai
nuovi contratti o in occasione del rinnovo di quelli in essere.
8. Resta
fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri
stabiliti dal contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della
massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito
internet l'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e
chiara l'applicazione.
9. L'IVASS,
attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a
seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le
imprese assicurative tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, nel processo di costruzione
della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri definiti dal regolamento
di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alla
determinazione dello sconto di cui al comma 4.
10. L'IVASS
verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la
progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio
nazionale nei confronti di assicurati con le medesime caratteristiche
soggettive e collocati nella medesima classe di merito.
11. Il
mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalità
per la determinazione dello sconto di cui ai commi 2 e 4 e dell'obbligo di
riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 7
comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 80.000 e la riduzione
automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
12. Nei casi
di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione,
funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa. La
titolarità delle dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta
all'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresa di assicurazione
di cui al comma 1 si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un
nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un
nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di
rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».
7. Il
regolamento di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è
adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8.
L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a
maggiore tasso di sinistrosità, di cui all'articolo 132-ter, comma 3, del
codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
9.
All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis.
Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento
per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di
imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la
documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con
una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura
ordinaria».
10. Al
fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità dei veicoli, le
associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore
dell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e
le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra
loro apposite linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le
procedure, le soluzioni realizzative e gli ulteriori parametri tecnici per
l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148,
comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 9 del presente articolo, sulla
base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili. Le predette linee guida
sono comunicate al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le
necessarie forme di pubblicità.
11. Le
imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo
della polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga più
polizze assicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna
polizza una clausola di guida esclusiva.
12. Al
comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta
variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La
predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in
valore assoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata
dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivo della stipulazione o di
rinnovo,».
13.
All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. E'
fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e
l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del
rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a
parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In
particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che
stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni
di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di
rischio».
14.
All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al
comma 4-bis, dopo le parole: «non può assegnare al contratto una classe di
merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di
rischio conseguito sul veicolo già assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e
non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo,
nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli
assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula
il nuovo contratto»;
b) al
comma 4-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le
variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti
incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui
all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli
altrimenti applicati.»;
c)
dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
«4-ter.1.
Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti
l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le
variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi
del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».
15.
All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di
eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare
dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato
nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere
richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato
delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso,
l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei
testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale
richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della
richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta
all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro
il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali
delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente,
l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta
l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.
3-ter. In
caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non
ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità
previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non
sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui
risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva
identificazione.
3-quater.
Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e
per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione
delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette
un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in
relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più
di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei
sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e
agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare».
16.
L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le
imprese di assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati dei sinistri,
di cui all'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, al fine di assicurare
l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di trattamento dei dati
medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige apposita
relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione
della significatività degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dal comma 6 del presente articolo.
17. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«Art. 138.
(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità). - 1. Al fine di
garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del
danno non patrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costi
gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente
della Repubblica, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle
menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità
comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto
leso.
2. La
tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del
danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di
legittimità, secondo i seguenti princìpi e criteri:
a) agli
effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento
medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e
sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre
reddito;
b) la
tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione
dell'età e del grado di invalidità;
c) il valore
economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e
l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento
percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore
economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base
delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari
all'interesse legale;
e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione
all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in
applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via
percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di
tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;
f) il danno
biologico temporaneo inferiore al 100 per cento è determinato in misura corrispondente
alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora
la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti
dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati,
l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla
tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato,
fino al 30 per cento.
4.
L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente
articolo è esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni
fisiche.
5. Gli
importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente
alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati accertata dall'ISTAT».
18. La
tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della
Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo,
si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
19. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«Art. 139. (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità). - 1. Il
risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da
sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è
effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo
di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o
inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale
in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato
in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo
coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così
determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello
0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il
valore del primo punto è pari a 795,91 euro;
b) a titolo
di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni
giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al 100
per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di
inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Ai fini
di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di
accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività
quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre
reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili
di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento
alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio
di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico
permanente.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici
aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati
ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità,
l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla
tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e
motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20
per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del
presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale
conseguente a lesioni fisiche.
4. Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il
Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella delle menomazioni dell'integrità psico-fisica comprese tra 1
e 9 punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini
del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto
percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore
pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità
pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto
percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore
pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità
pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale
di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9,
per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si
applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».
20.
Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
«Art.
145-bis. (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri
dispositivi elettronici). - 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente
risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche
tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1,
lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici
già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le
risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei
fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state
prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto
dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.
2.
L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano
l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche
nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di
assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto
a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito
denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi
sono comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne
utilizzano i servizi. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in
sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico
comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente
inviati alle rispettive imprese di assicurazione.
3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici
nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei
relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte
dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da
quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra
diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento
previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono
del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.
4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del
provider di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento
previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione
da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per
ogni giorno di ritardo.
5. I dati
sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del
trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso dell'assicurato in relazione
alla disponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità del veicolo, è
fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa
collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di
raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di
determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini
tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera
continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.
6. E' fatto
divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non
funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui
al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui
all'articolo 132-ter non è applicata per la durata residua del contratto.
L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla
restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve
le eventuali sanzioni penali».
21. Il
primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente: «Ai fini di prevenzione e
contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede alla
consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato
della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti
ovvero ai veicoli danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti
dall'IVASS con apposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frode
siano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma
1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da cui risulti
documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa può
decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non
fare offerta di risarcimento, motivando tale decisione con la necessità di
condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro.».
22. Il
quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dai seguenti: «Nei predetti casi,
l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la
ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo
spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane
salvo il diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini
previsti dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o
denuncia».
23.
All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al
comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-ter)
accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di
rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la
responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati
rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con
quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti
dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui
all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
b)
dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
«1-quinquies.
In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera
g-ter), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora
l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati
omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente
automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di
polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente codice. La
documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del
rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava
circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei
dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del
rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto
della copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione
amministrativa ai sensi dell'articolo 193».
24.
Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
«Art.
149-bis. (Trasparenza delle procedure di risarcimento). - 1. In caso di
cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da
corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli
danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di
autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito le riparazioni».
25.
All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. La
risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi
accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro
contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio
principale sia i rischi accessori».
26.
Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In
ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni
generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono
l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di
risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e
riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di
operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del
contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative
propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove
condizioni di premio».
27. I
commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.
28. Al
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) per
i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie
M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di
copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro per i danni alle persone,
indipendentemente dal numero delle vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per
i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati»;
b)
all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le
imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri
gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi
dell'articolo 286, nonché i sinistri gestiti dall'Ufficio centrale italiano ai
sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalità
stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono
tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea
ammesse a operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in
regime di stabilimento e abilitate all'esercizio dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;
c)
all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del
cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le
modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo
del quindici per cento del premio imponibile»;
d) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:
«Art. 316.
(Obblighi di comunicazione). - 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o
la tardività delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata
semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di
cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo giorno successivo
alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila.
2.
L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardività delle comunicazioni di
cui all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con
unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1,
decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di
riferimento, è punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro centomila».
29. I
massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotta dalla lettera a) del comma 28 del
presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
30. Al
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 29, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis.
L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) definisce il criterio
di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute.
L'IVASS procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza
produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei
rimborsi e l'individuazione delle frodi»;
b)
all'articolo 32, il comma 3-quater è abrogato;
c)
all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.
31. Al
comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo periodo, dopo le parole: « regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario
giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero
della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria,
limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale
o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui
all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario
centrale infortuni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,»;
b)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facoltà di consultazione
dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la
veridicità delle informazioni fornite dal contraente».
32. Al
comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'IVASS
può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele
presentate all'autorità giudiziaria per frode assicurativa o per reati
collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di
contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato.».
33.
L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle
disposizioni di cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle
relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione,
all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli
obblighi di pubblicità e di comunicazione, anche in fase di offerta
contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esito dell'attività
svolta.
34. Al
fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione
pubblica nel proprio sito internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a
quello a cui i dati si riferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo
forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa
comunica altresì, entro i trenta giorni successivi, i medesimi dati al
Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro
pubblicazione nei rispettivi siti internet.
35. Il
mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 34 comporta l'applicazione
da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a
100.000 euro.
36. Il
comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:
«4. I
proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo
145-bis e del capo III del presente titolo sono versati alla CONSAP Spa --
Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada».
37.
L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e
l'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
38. Al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accordi possono
anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a
previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è
totale»;
b)
all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le forme
pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività
lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a
ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su
richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai
requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di
appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta
dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei
requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i
regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare
l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni»;
c)
all'articolo 14:
1) al
comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale
facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei
requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel
maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari
ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si
applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11»;
2) il
comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. In caso
di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della
posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme
si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul
medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».
39. Al
fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari
collettive di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, e anche al fine di
favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione
cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali
maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti
della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma
delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti linee guida:
a)
revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione,
fondata su criteri ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali,
con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti
degli organi collegiali, del responsabile della forma pensionistica
complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni;
b)
fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle
caratteristiche dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di
appartenenza, della natura delle imprese interessate, delle categorie dei
lavoratori interessati nonché dei regimi gestionali;
c)
individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello
medio delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi;
d)
individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento
dell'educazione finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di
gestione del risparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioni
previdenziali complementari.
40.
All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39 le amministrazioni
competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
41.
All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese
relative al recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono
commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda,
ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il
servizio, e comunque rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione
dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in
via generale, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando
analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione
economica»;
b)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le
modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un
contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di
comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere
semplici e di immediata attivazione e devono seguire le medesime forme
utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto. In ogni
caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni
elettroniche devono consentire la possibilità per consumatori e utenti di
comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalità telematiche.
3-ter. Il
contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di
comunicazione elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto
la fornitura sia di servizi che di beni, non può avere durata superiore a
ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi
obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui
al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi devono
essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della
promozione offerta.
3-quater. E'
fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni
elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi
in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso
espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di
telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il
consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello
stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato
all'attivazione di tale tipologia di servizi»;
c) al
comma 4:
1) al
primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comma
3-quater»;
2) al
secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater».
42.
All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «eventuali
commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti:
«eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal contratto».
43.
All'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «ad euro
580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00».
44. E'
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro dei soggetti
che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del
Registro di cui al periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
45.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i
criteri per l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al
comma 44.
46. Al
fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia
mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la
sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via indiretta del
cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identità digitale previsto
dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire
che la richiesta di migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le
operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica.
Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
47. Al
fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici,
ivi inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo
sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di
biglietti per l'accesso a istituti e luoghi di cultura o per manifestazioni
culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative di
settore, possono essere applicate le stesse modalità previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
48. Al
fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle
modalità di pagamento di cui al comma 47 è messo nelle condizioni di conoscere,
durante l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia
sufficiente e quanto residua a seguito dell'operazione medesima.
49. Le
erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di
natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che
operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.
50.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca
d'Italia, sono disciplinati le modalità e i requisiti di accesso e fruizione
del servizio di cui al comma 49.
51.
Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e
pertanto sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore
aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
52. Le
erogazioni liberali di cui al comma 49 non sono deducibili né detraibili ai
fini delle imposte sui redditi.
53.
Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 47 a 52 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
54.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2010, n. 178, è modificato al fine di dare
attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per le
finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo codice di cui
al decreto legislativo n. 196 del 2003.
55.
Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non
geografiche la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta
dell'operatore.
56.
All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al
comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il compenso è
riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di
fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto
spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività di intermediazione dei
diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e
gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo
mandato»;
b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il
compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2
non è da essi rinunciabile né può in alcun modo formare oggetto di cessione».
57. Al
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati
in via esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10
settembre 2017;
b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017;
c)
all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della
licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo
della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la
notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a
mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato
a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla
qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi
medesimi.»;
d)
all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4»
sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;
e)
all'articolo 21, il comma 3 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017.
58.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero
della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle
licenze individuali relative ai servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con
la stessa modalità l'Autorità determina i requisiti relativi all'affidabilità,
alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza
individuale per la fornitura dei medesimi servizi.
59.
Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da
66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2019, il terzo periodo
del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.
60.
Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da
66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2019, il comma 2
dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato. L'Autorità per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data
di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali
domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta
dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza
fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree
territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
61. Al
fine di garantire la piena confrontabilità delle offerte e la loro evidenza
pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
dispone, con proprio provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte
del gestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e
pubblicazione in modalità open data delle offerte vigenti sul mercato di
vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento
alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese
con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi (Smc). Gli
operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano sono
tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale. Presso
l'Autorità è costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo
ed emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti
inseriti nel portale informatico. Del comitato tecnico fanno parte un
rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico, un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle organizzazioni
maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un rappresentante
designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato
non percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle
disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
62.
Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano
forniscono almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica o
gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche connesse in
bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc e
almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche connesse in
bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a 200.000 Smc.
Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet
degli operatori. Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di
energia elettrica devono indicare la composizione media della fonte energetica
utilizzata per la fornitura e la quantità di gas serra emessi per chilowattora
(kWh).
63.
L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le
modalità per ottemperare agli obblighi di cui al comma 62, stabilendo l'insieme
di informazioni minime, almeno pari alle clausole essenziali del contratto,
come disposte dal Codice di condotta commerciale per la vendita di energia
elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori
devono rispettare al fine di garantire la confrontabilità delle offerte e la
loro omogeneità.
64. Ai
fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal comma 61, l'Autorità per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresì le modalità
di copertura dei costi sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse
derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
65. Ai
fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorità
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per
promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi
di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla trasparenza
e alla pubblicità delle offerte, nonché alla realizzazione di piattaforme
informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.
66.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello
sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita
al dettaglio dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:
a)
l'operatività del portale informatico di cui al comma 61;
b) il
completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti
necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di switching secondo quanto
previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio
2009, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
c) il
completamento del quadro normativo e regola-torio e l'efficacia degli strumenti
necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e
conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j),
della citata direttiva 2009/72/CE e dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della
citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
d)
l'operatività del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati
di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129;
e) il
completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle
disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
in materia di implementazione del brand unbundling, secondo quanto previsto
dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
f) la
tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonché
l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei
consumatori.
67. Sulla
base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 66, sentite l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del
rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del
raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui
alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 66 l'obiettivo non sia stato
raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per
quello dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e
l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro i tre mesi
successivi alla data di cui al comma 66, adottano, ciascuno nell'ambito delle
rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il suo raggiungimento.
68.
Con il medesimo decreto di cui al comma 67 sono definite le misure necessarie a
garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui ai commi
59 e 60 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo
meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di
offerte nel libero mercato.
69. A
decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti
in maggior tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun
fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo previsto dai commi
59 e 60, secondo le modalità definite con provvedimento dell'Autorità per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
70. Al
fine di semplificare le modalità di cambio di fornitore da parte del cliente,
all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad un altro».
71.
Qualora uno o più degli obiettivi di cui ai commi da 66 a 70 siano raggiunti
prima del 1° gennaio 2018, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio
dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello
sviluppo economico.
72.
L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la
pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena
apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il
trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i
settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a
beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche
avvalendosi della società Acquirente unico Spa.
73.
L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le
modalità con cui lo Sportello per il consumatore gestito da Acquirente unico
Spa accede, per l'efficacia delle attività ad esso affidate dall'Autorità
medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato
di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
74.
L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri
provvedimenti, stabilisce le modalità affinché le fatture relative alla
somministrazione dell'acqua con il sistema di misura a contatore contengano,
almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumo dell'acqua
riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la sua
lettura sia tecnicamente possibile.
75. Al
fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti
economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti
persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere
l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia
elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, l'erogazione dei
benefìci di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
76. Il
decreto di cui al comma 75 disciplina le modalità di erogazione dei benefìci
economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della
spesa, individuando se del caso una corresponsione congiunta delle misure di
sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e
rimodula l'entità degli stessi tenendo conto dell'indicatore della situazione
economica equivalente.
77.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 75, continua ad
applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefìci di cui al
medesimo comma 75.
78.
Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni
della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali,
individuati secondo condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, l'Autorità stessa adotta le misure necessarie
affinché sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e gas un obbligo di
rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente
finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio è imputabile a
cause riconducibili al cliente finale.
79.
Nel caso di prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali, ferme
restando le modalità e le scadenze di versamento del gettito tariffario da
parte dei distributori, l'Autorità, con proprio provvedimento, definisce
adeguate misure per responsabilizzare i distributori e individua modalità
idonee a favorire l'accessibilità dei gruppi di misura da parte dei
distributori.
80. Al
fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia
elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei
soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; a
decorrere dalla data della sua istituzione l'inclusione e la permanenza
nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di
vendita di energia elettrica a clienti finali.
81.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i
criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per
l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 80.
82.
L'Elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito internet del Ministero dello
sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di
pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
83. Al
comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole:
«requisiti stabiliti» sono inserite le seguenti: «, sentita l'Autorità per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,».
84.
Dopo la lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserita la seguente:
«b-ter) i
soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di
energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».
85. Al
fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie
informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis.
L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi
indicati può avvenire anche in un quadro di reciprocità, ma solo nel rispetto
delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali
necessarie ad assicurare proporzionalità, correttezza e sicurezza circa il
trattamento di dati personali ai sensi del predetto comma 1 e il rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei soggetti cui le
informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza
dell'accesso in un quadro di reciprocità ai sistemi di cui al comma 1 da parte
dei soggetti ivi indicati, spetta a questi ultimi l'onere della prova di aver
agito con la specifica diligenza richiesta e di avere adottato tempestivamente
e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno».
86. Al
fine di aumentare la liquidità dei mercati dell'energia, riducendo i costi
delle transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «close-out
netting» prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2011, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti finali a
prescindere dalla loro capacità di consumo, è valida ed efficace, in conformità
a quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di
risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di
natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento del debitore,
nei confronti di una delle parti.
87. Ai
fini di cui al comma 86, per clausola di «closeout netting» deve intendersi
qualsiasi clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di
conseguente obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato,
di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla
compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza di detta clausola, sono
divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di versare un
importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza
commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale
importo. In caso di apertura di una procedura di risanamento, di
ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, che abbia natura
concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore, gli organi della
procedura, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa,
possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo
commerciale qualora la determinazione del valore corrente stimato sia
intervenuta entro l'anno che precede l'apertura della procedura stessa, fatto
salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso in cui le clausole
contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato
siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi
internazionale riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali
ovvero allorché prevedano il ricorso a quotazioni fornite da uno o più soggetti
terzi indipendenti riconosciuti a livello internazionale.
88. Il
Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione delle disposizioni
previste dai commi da 80 a 83 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
89.
All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nei
casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di
verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli
di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di
verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato
alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali
difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la
situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da
dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto
dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento
dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter.
3-ter. Nei
casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell'istanza di
rendicontazione, disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del
periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione
dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento del provvedimento, disposto a
seguito di verifica, decorrono dall'adozione del provvedimento di esito
dell'attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte
salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Le
modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle
istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi
già concluse.
3-quater. Al
fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici
di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato
l'investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a
seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con
certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applica una
decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di
decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso,
l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12
maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di
rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non
conformità dei moduli installati».
90.
All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, dopo le parole: «sulla
quale è stato riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti:
«In alternativa alla predetta modalità di riduzione, il produttore può
richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la
cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le
riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola
uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi,
ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1° luglio 2016».
91.
All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di
distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa
verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si
applicano esclusivamente le norme di separazione contabile.
5-ter.
L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri
provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto
previsto dal comma 5-bis».
92.
All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le
disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi
di distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente
integrata, che servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle
imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.
2-ter.
L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri
provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a
quanto previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresì che, per i gestori di
sistemi di distribuzione cui si applicano le deroghe previste dal medesimo
comma 2-bis, le modalità di riconoscimento dei costi per le attività di
distribuzione e misura dell'energia elettrica siano basate su logiche
parametriche, che tengano conto anche della densità dell'utenza servita, nel
rispetto dei princìpi generali di efficienza ed economicità e con l'obiettivo
di garantire la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi
oneri amministrativi»;
b) il
comma 3 è abrogato.
93.
All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo
sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente
locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che
il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute
nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle “Linee Guida su
criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli
impianti di distribuzione del gas naturale”, e che lo scostamento del valore di
rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi
pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località,
aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento,
purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso
di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di
settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del
calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione
parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico».
94. Ai
fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le
regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure semplificate di
valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano
stati redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al
contratto di servizio tipo. In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi
previsti per i criteri e i sub-criteri di gara dagli articoli 13, 14 e 15 del
citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la documentazione di gara
non può discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli con riguardo
ad alcuni sub-criteri.
95. Ai
fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei
d'impresa e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacità tecnica individuati
dall'articolo 10, comma 6, lettere a., c. e d., del citato
regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226, possono essere posseduti anche da uno solo dei
partecipanti; i requisiti individuati dal predetto articolo 10, comma 6,
lettera b., devono essere posseduti cumulativamente dai partecipanti.
96.
All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2018» e le parole: «un
importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata
di stoccaggio di gas naturale» sono sostituite dalle seguenti: «un importo
annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio
di stoccaggio».
97.
Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di
quanto già versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza
tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 96 e quanto
già versato per gli stessi anni.
98. Al
comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se
tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non
proporzionali alle finalità dell'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come
individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili
alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
ottobre 2014».
99. Il
decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 98 del presente articolo,
è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
100.
Al fine di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la
diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita
presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (2), senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, è ampliata con l'introduzione di un'anagrafe degli impianti
di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e
autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilità tra le banche dati
esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei
carburanti, da realizzare, in attuazione dei princìpi del capo V del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre
2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di
ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° settembre 2017, i dati in suo
possesso relativi agli stessi impianti. All'anagrafe possono accedere, per
consultazione, le regioni, l'amministrazione competente al rilascio del titolo
autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa
conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto,
provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete
dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi
n. 18 del 12 settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18
settembre 1989, riducendone il numero dei componenti e prevedendo la
partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
101. I
titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione,
laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno
l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 100 del presente articolo
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare
sospensione dell'attività sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza
della data di cessazione della sospensione medesima.
102.
Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 100 del presente
articolo i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono
presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello
sviluppo economico, alla regione competente, all'amministrazione competente al
rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all'ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di distribuzione dei
carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti
alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di
incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio
precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, ai commi 112 e 113 del presente articolo, ovvero che,
pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro
adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di
adeguamento il titolare dell'autorizzazione presenta una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla compatibilità dell'impianto di
cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere
corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della
specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può
essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.
103.
Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di
incompatibilità di cui al comma 102 e il titolare non si impegni a procedere al
relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attività di vendita
di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e provvede allo smantellamento dell'impianto. Contestualmente,
l'amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o
concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero
dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al
comma 100, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la
contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti
di diritto i relativi contratti per l'affidamento e l'approvvigionamento degli
stessi impianti di distribuzione dei carburanti.
104.
Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di
distribuzione dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 100,
sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in
possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei
commi 100, 103 e 107, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle
amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
105.
In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 102 da parte del
titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo
stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la
sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a
euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione
all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine
perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o
concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma
spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza
del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio
dello Stato.
106. A
decorrere dal 1° gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento
del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 è soppressa
e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi
e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il
tramite dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a
tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata
in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente
unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del
trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT la
titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle
attività trasferite, in modo da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale
e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte
dall'OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in
base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con
l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal
1° gennaio 2018 è trasferita all'OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del
fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni della
Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal comitato per la
gestione del fondo bombole per metano di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo
economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
107.
Decorso inutilmente il nuovo termine di cui al comma 105 il Ministero dello
sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed
all'amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo
autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla
dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla
decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero
stesso. L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 100 è requisito fondamentale
per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.
108.
Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico
da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per
territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui
al comma 100, che l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato
dichiarato compatibile ai sensi del comma 102.
109.
Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia
dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie
di incompatibilità di cui al comma 102 e non abbia provveduto alla cessazione
dell'attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al
titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da
euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima
prevista per la cessazione dell'attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio
dell'impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al
presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70
per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete
di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza
del predetto termine, quest'ultima quota è acquisita all'entrata del bilancio
dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia
giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano
l'effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione
immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio
rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di
evitare abusi o frodi fiscali.
110.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la
non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi
del comma 102 del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine
per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 103 del presente
articolo, l'amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del
titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero
dello sviluppo economico e all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la
decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono
risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e
l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma
si applica altresì la sanzione di cui al comma 109 del presente articolo.
111.
Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti
successivamente alla data di cui al comma 103 sono inviate all'amministrazione
territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o
concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.
112.
Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo,
gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai
sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli
aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
a)
impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza
quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b)
impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
113.
Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo,
gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai
sensi dell'articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli
aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:
a)
impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico
(incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade
pubbliche;
b)
impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri
cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
c)
impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza
quanto all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
114.
Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al
comma 100, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui
attività è sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il
regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.
115.
Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente
l'attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge si applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al
comma 117, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti
specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro
ripristino.
116.
Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attività di
vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al
comune competente l'avvio delle procedure di dismissione delle strutture di
distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 117, eseguendole
nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al
comma 115. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da
un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente
tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
117.
Le attività di dismissione di cui al comma 115, finalizzate a prevenire
l'insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle
condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle
attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali
prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle
strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di
una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell'area,
i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione
delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in caso di
accertata contaminazione.
118.
Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio
2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui
al comma 115 del presente articolo, qualora individuino delle contaminazioni,
si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
119.
Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 100 a 118 con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
120.
All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al
terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento l'obbligo di
corrispondere il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3,
lettera h)» sono soppresse;
b)
dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di corrispondere il
contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), è sospeso a
seguito dell'intervenuto riconoscimento del progetto sulla base di idonea
documentazione e sino al provvedimento definitivo che accerti il funzionamento
o il mancato funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio.»;
c) al
sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'ISPRA».
121.
L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede
all'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 120 con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
122.
All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le
parole: «in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione
europea» sono sostituite dalle seguenti: «anche nelle more della definizione
delle norme minime di qualità da parte della Commissione europea,»;
b) le
parole: «, entro tre mesi dalla loro adozione» sono soppresse.
123.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
sono definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per
l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli
ferrosi e non ferrosi.
124.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
123, l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, individua le modalità semplificate d'iscrizione per
l'esercizio della attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli
ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e
trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.
125. A
decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che
intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i
soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto
direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle
che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro
partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che
emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro
partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o
portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle
medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno
precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche
amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare
tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota
integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo
comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla
data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano
alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di
pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni
originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non
abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la
lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
126. A
decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società
controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle
amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti
contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale
obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.
127.
Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di
pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle
sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi
economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore
a 10.000 euro nel periodo considerato.
128.
All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove i
soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa
persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o
giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».
129.
All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le
amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi provvedono
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
130. Gli
istituti bancari, le imprese di assicurazione e le società di carte di credito
assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche
attraverso chiamata da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non
superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente comma.
131.
La violazione delle disposizioni di cui al comma 130 implica l'applicazione di
una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorità di cui
al comma 130, e un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.
132.
In conformità con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio
2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul
trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con
caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca
d'Italia, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati i prodotti bancari più diffusi tra la clientela
per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese a chiunque
addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito
internet.
133.
Il decreto di cui al comma 132 individua altresì le modalità e i termini
secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i
dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione
nel sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici.
134.
All'attuazione delle disposizioni previste dai commi 132 e 133 le
amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
135.
All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e delibera dell'IVASS
di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le
banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano
l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un
contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di
assicurazione sia connessa o accessoria all'erogazione del mutuo o del credito,
sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l'erogazione
del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il cliente
presenterà o reperirà sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per
ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza
presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli
richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e dall'intermediario
finanziario»;
b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nel
caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una
polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari
finanziari o da loro incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro
sessanta giorni. In caso di recesso dalla polizza resta valido ed efficace il
contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria per ottenere il
finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente può
presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e
stipulata, avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti
di credito, gli intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di
assicurazione si impegnano ad informare il cliente di quanto sopra stabilito
con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale»;
c)
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e
gli intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il
finanziamento della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione
pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti
che percentuali sull'ammontare complessivo».
136.
Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o
l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene
su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i
rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo
verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di
costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto
l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo
prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di
restituirlo.
137.
Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno
sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo
equivalente per i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche
non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti di locazione
finanziaria.
138.
In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai
sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è
tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da
altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma
pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della
risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo
pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese
anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il
tempo necessario alla vendita. Resta fermo nella misura residua il diritto di
credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato
con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare
dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.
139.
Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o
ricollocazione del bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche
rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non è
possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base
di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo nei
venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato
accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente
in una rosa di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati
all'utilizzatore, che può esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della
nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Il
perito è indipendente quando non è legato al concedente da rapporti di natura
personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella
procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di
celerità, trasparenza e pubblicità adottando modalità tali da consentire
l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione
dell'utilizzatore.
140.
Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad
abitazione principale, l'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
141.
Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della
professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 4:
1) al
comma 3, il quarto periodo è soppresso;
2) il
comma 4 è abrogato;
3) al
comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma
5»;
b)
dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis.
(Esercizio della professione forense in forma societaria). - 1. L'esercizio della
professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a
società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione
speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha
sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la
documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine
sociale. E' vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie,
trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di
diritto l'esclusione del socio.
2. Nelle
società di cui al comma 1:
a) i soci,
per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere
avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti
iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione
costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine
presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa
dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la
prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
b) la
maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci
avvocati;
c) i
componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine
sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
3. Anche nel
caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il
principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può
essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti
necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale
richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena
indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o
incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.
4. La
responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità
del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
5. La
sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è
iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.
6. Le
società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice
deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine
di appartenenza»;
c) l'articolo 5 è abrogato;
d)
all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.
142.
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 63 è sostituito dal seguente:
«63. Il
notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente
dedicato:
a) tutte le
somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o
responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15,
primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, in
relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti
a pubblicità immobiliare o commerciale;
b) ogni
altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle
somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;
c) l'intero
prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro,
oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di
altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti
di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione
di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da
almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito;
nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo
ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla
sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre
spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del
gratuito patrocinio»;
b) il comma 64 è abrogato;
c) il comma 65 è sostituito dal seguente:
«65. Le
somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio
separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro
pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono
impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al
pagamento o alla restituzione delle stesse»;
d) il comma 66 è sostituito dal seguente:
«66. Nei
casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico
ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici
impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea
documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la
registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente,
verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto
a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o
altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli
importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno
previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un
determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o
altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando
gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le
parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione
sia stata adempiuta»;
e)
dopo il comma 66 è inserito il seguente:
«66-bis. Il
notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito
di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che
abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso
versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63»;
f) il comma 67 è sostituito dal seguente:
«67. Gli
interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle
imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di
credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese,
secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del
notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, princìpi di deontologia
destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento
regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e
66-bis del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono
gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli
altri pubblici ufficiali roganti».
143.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in
seguito ogni triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi
preposti alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti, presenta al
Ministro della giustizia una relazione sullo stato di applicazione delle norme
di cui ai commi da 63 a 67 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (3), come modificati dal comma 142 del presente
articolo, segnalando le eventuali criticità e proponendo le modifiche ritenute
opportune.
144.
Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il
numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con
decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le
Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del
territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni
posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti»;
b) all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il notaio
può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della
regione in cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della
Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più
regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo 82, può aprire un unico
ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in tutto il
distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende più regioni»;
c)
all'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Egli non
può prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria
sede ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se
tale distretto comprende più regioni»;
d) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:
«Art. 82. -
1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della
regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se
tale distretto comprende più regioni, per svolgere la propria attività e per
mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e
ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o disuguali.
2. Ciascun
associato può utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro
associato.
3. Se un
associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato
quale proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo
periodo del secondo comma dell'articolo 26»;
e)
all'articolo 93-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Il
Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero
di notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali
sono eseguite ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e
dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati a ogni titolo al notaio in
ragione del suo ufficio, e a tal fine:
a) il notaio
mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via
preventiva all'ispezione presso lo studio e nel più breve tempo possibile,
tutta la documentazione contabile in suo possesso che gli è richiesta anche al
fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;
b) il
Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai
incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente
tra i notai appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;
c) le
ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi
della lettera b), secondo le modalità previste per le ispezioni presso gli
studi notarili e con l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di
interessi»;
f)
all'articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) si serve
dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai princìpi
stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137».
145.
All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
primo comma, dopo le parole: «archivio notarile distrettuale» sono aggiunte le
seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma»;
b) al
terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha sede il Consiglio
notarile» sono sostituite dalla seguente: «aggregante»;
c)
dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«La riunione
di archivi notarili può essere disposta anche senza la riunione di uno o più
distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun
distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati
all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonché
dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione».
146.
All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro
della giustizia, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della
giustizia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei comuni
capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e hanno competenza per la circoscrizione del
rispettivo distretto o dei rispettivi distretti».
147.
Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. -
1. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici
ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla
presente legge»;
b) la
tabella A è sostituita dalla seguente:
«Tabella A
SEDI E
CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI
Bologna:
Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto Adige,
Valle d'Aosta, Veneto.
Napoli:
Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria».
148.
In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali
intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti
privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero
in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo
libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di
cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per
la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo
svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che
tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati,
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali.
L'Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione
dell'elenco delle società di cui al presente comma nel proprio sito internet.
149.
Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato.
150.
All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il
professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente,
in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura
del compenso è previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti:
«obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».
151.
Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia
urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in
possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.
152.
Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti
dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad
indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
153.
L'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti
in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi
professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito
alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate
di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno
delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli
abilitanti di cui alla medesima legge.
154.
Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente un
ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti
richiesti per l'esercizio dell'attività odontoiatrica, devono nominare un
direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici che sia in
possesso dei requisiti di cui al comma 153.
155.
Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale
funzione esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.
156.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154 e 155 comporta la
sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con
apposito decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
157.
All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono
titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in
conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di
capitali e le società cooperative a responsabilità limitata»;
b) al
comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle
società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta
nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con
l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.»;
c) al
comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un
farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,»;
d) al
comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un
farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;
e) il
comma 4-bis è abrogato.
158. I
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del
presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi
degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento
delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia
autonoma.
159.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il
rispetto delle disposizioni di cui al comma 158 attraverso l'esercizio dei
poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
160.
All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) nei casi
di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;
b) il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Lo
statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi
incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta
giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché
all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma,
all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente
per territorio».
161.
All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«2-bis.
Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, nei comuni con
popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate,
risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita
al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita
istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione
ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente
articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie
esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per
titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di
trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della
procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui
all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il
trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione
governativa una tantum pari a 5.000 euro».
162.
All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la parola: «dipendono» sono aggiunte le
seguenti: «ovvero alle farmacie».
163.
All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle
seguenti: «tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia».
164.
Al comma 1-bis dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le parole: «subordinandola alla consegna al cliente,
a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello
autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che il cittadino
scelga la modalità per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello
autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi
digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica».
165.
Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con
il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti
costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da
ciascuna farmacia. E' facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia
di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli
obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria
competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela
mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
166.
E' nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non
praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento,
prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a
quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi,
indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.
167.
Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi
pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle
relative prestazioni, le regioni provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti,
a prevedere, nei contratti di servizio di trasporto pubblico locale e regionale
stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017, clausole idonee a stabilire
l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di specifiche
sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria
telematica direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet
dedicato.
168. I
concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma
o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale,
rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di
trasporto di cui fruiscono, le modalità per accedere alla carta dei servizi e
in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi,
indicandone l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente
includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso
durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice
esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità. I concessionari e
i gestori di cui al primo periodo garantiscono inoltre una maggiore efficienza
e semplificazione delle procedure, in particolare attraverso l'utilizzo delle
nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione dei biglietti.
169. I
soggetti di cui al comma 168 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi
e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle
prescrizioni di cui al medesimo comma.
170.
All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola: «motocarrozzetta,» è inserita la
seguente: «velocipede,».
171.
Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni
culturali, all'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al
comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richieste» sono inserite le seguenti: «o
eseguite»;
b) al
comma 3-bis:
1) al
numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola:
«archivistici» sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni di
consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo,» e dopo la parola:
«attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che
tutelano il diritto di autore e»;
2) al
numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse.
172.
All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, il comma 5 è sostituito dal
seguente:
«5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato
provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione
degli atti di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80».
173.
Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge sono già attivati gli interventi richiamati all'articolo 6,
comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario, agli
atti di aggiornamento catastale secondo le modalità previste dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.
701. Tali adempimenti devono essere
eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e
in caso di omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
174.
Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del
Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni
commerciali, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 634
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché del principio
dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi
dell'ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'ente il
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio
2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del
Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2010, n. 222, è abrogato.
175.
Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione
internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato,
al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 10:
1) al
comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) le
cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza
del patrimonio culturale della Nazione»;
2) il
comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Salvo
quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del
presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che
siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta
anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di
autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni»;
b)
all'articolo 11, comma 1, lettera d), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente:
«settanta»;
c)
all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «settanta» e
le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;
d)
all'articolo 14, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cose di cui
all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione è adottata dal
competente organo centrale del Ministero.»;
e)
all'articolo 54:
1) al
comma 1, lettera d-ter), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente:
«settanta»;
2) al
comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente:
«settanta» e le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili»
sono soppresse;
f)
all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il registro è
tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire
la consultazione in tempo reale al soprintendente ed è diviso in due elenchi:
un primo elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione
all'ufficio di esportazione; un secondo elenco relativo alle cose per le quali
l'attestato è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione
della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facoltà del soprintendente di
richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo elenco
gli sia presentata per un esame diretto»;
g)
all'articolo 65:
1) al
comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente:
«settanta»;
2) al
comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente:
«settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui valore,
fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia
superiore ad euro 13.500»;
3) il
comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Non è
soggetta ad autorizzazione l'uscita:
a) delle
cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);
b) delle
cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente
e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore
ad euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B,
numero 1.
4-bis. Nei
casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente
ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, che le cose da trasferire
all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista
l'autorizzazione, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto
ministeriale. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose
possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis),
avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»;
h)
all'articolo 68:
1) al
comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con
decreto del Ministro»;
2) al
comma 5, la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;
i)
all'articolo 74, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»
e la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quarantotto»;
l)
all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1), la parola: «cinquanta» è
sostituita dalla seguente: «settanta».
176.
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio
decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
a)
definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di
esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per
il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta
importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo codice;
b)
istituisce un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per
agevolare l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.
177.
Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:
«1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere
preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato
a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a
quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato
individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia
superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di
un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del
prodotto interno lordo».
178.
Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «esercizi di vendita» sono inserite
le seguenti: «, ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di
intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,».
179.
Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della
Conferenza unificata, sentiti le associazioni di categoria comparativamente più
rappresentative a livello nazionale e il Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in
materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che
provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a
garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli
autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai
trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e
aerei;
b)
adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono
grazie ad applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per
l'interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;
c)
promuovere la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi;
d)
assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio
garantendo una consapevole scelta nell'offerta;
e)
armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire
comuni standard nazionali;
f)
adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative,
individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della
violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la
competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed
evitando sovrapposizioni con altre autorità.
180.
Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 179, corredato di relazione
tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle
competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta
giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al
Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per
l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità
della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o
quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque
adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in
via definitiva.
181.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 179, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di
cui al medesimo comma, e con la procedura di cui al comma 180, può emanare
disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.
182.
Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 179 a 181 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica; ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali
e finanziarie previste a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 179
determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio
interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
183.
All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis.
L'impresa esercente attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro
elettronico nazionale e titolare di autorizzazione, può utilizzare i veicoli in
proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al
Registro elettronico nazionale, acquisendone la disponibilità mediante
contratto di locazione».
184.
Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilità,
l'utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city, nonché l'adozione di
piani urbani della mobilità sostenibile, il Governo è delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione sui mezzi di
trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici
similari, volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo
urbano integrato multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione
europea e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici,
con priorità sui veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di
incentivi pubblici e, successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto
di persone o cose, senza maggiori oneri per i cittadini;
b)
definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici, insieme ai
relativi standard, al fine di favorire una più efficace e diffusa operatività
delle reti di sensori intelligenti, per una gestione più efficiente dei servizi
nelle città e per la tutela della sicurezza dei cittadini;
c)
disciplinare la portabilità dei dispositivi, l'interoperabilità, il trattamento
dei dati, le caratteristiche tecniche, i servizi a cui si può accedere, le
modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni e della raccolta e
gestione di dati, il coinvolgimento dei cittadini attraverso l'introduzione di
forme di dibattito pubblico;
d)
definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi
elettronici;
e)
individuare le modalità per garantire una efficace ed effettiva tutela della
privacy, mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati
sensibili per i servizi opzionali.
185.
Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 184 sono adottati su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS e previo parere del Garante per
la protezione dei dati personali nonché acquisiti i pareri della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine
di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto
legislativo. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere
comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei quindici
giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 184 per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di
trenta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi sulle
osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati.
186.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 184, il Governo può adottare, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 184 e con la procedura di
cui al comma 185, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
187.
Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione dei commi da 184 a
186 del presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto
della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da
essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più
decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo
successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
188.
Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Sistema nazionale di
monitoraggio della logistica (SiNaMoLo). Contribuiscono all'alimentazione del
SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione, in conformità a quanto
disposto dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di
cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il Sistema PMIS (Port Management Information System)
delle capitanerie di porto, i Sistemi PIL (piattaforma integrata della
logistica) e PIC (Piattaforma integrata circolazione) delle Ferrovie dello
Stato italiane, i PCS (Port Community System) delle Autorità portuali, il SIMPT
(Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti) del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SISTRI (Sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, nonché le piattaforme logistiche territoriali.
189.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale
(AGID), sono definite le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il
coordinamento dei soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse, che
concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il
monitoraggio e il trasporto delle merci, nonché definendo gli standard di
protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per
l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.
190.
Per le attività di cui ai commi 188 e 189 del presente articolo è autorizzata
la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dal 2018 da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
191.
Agli oneri derivanti dal comma 190 del presente articolo, pari a euro 500.000 a
decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
192.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
(2) NDR: In G.U. è riportato il
seguente riferimento normativo non corretto: «Legge 23 luglio 2009, n. 98».
(3) NDR: In G.U. è riportato il
seguente riferimento normativo non corretto: «commi da 63 a 67 dell’articolo 143 della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
Lavori preparatori
Camera dei deputati (atto n.
3012):
Presentato
dal Ministro dello sviluppo economico (GUIDI), il 3 aprile 2015.
Assegnato
alle commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e
turismo), in sede referente, il 13 aprile 2015 con pareri delle commissioni I,
II, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV e questioni regionali.
Esaminato
dalla VI e X commissioni riunite, in sede referente, il 6 maggio 2015; 7, 9,16,
20, 28, 29, 30 e 31 luglio 2015; 2 e 3 agosto 2015; 8, 9, 10 e 17 settembre
2015.
Esaminato in
aula il 21, 29, 30 settembre 2015; 1° e 6 ottobre 2015 ed approvato il 7
ottobre 2015.
Senato della Repubblica (atto n.
2085):
Assegnato
alla 10a commissione (Industria, commercio, turismo), in sede
referente, il 12 ottobre 2015 con pareri delle commissioni 1a, 2a,
3a, 5a, 6a, 7a, 8a, 11a,
12a, 13a, 14a e questioni regionali.
Esaminato
dalla 10a commissione, in sede referente, il 21, 22, 28 e 29 ottobre
2015; 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 e 26 novembre 2015; 1, 2, 9, 10, 15
dicembre 2015; 19, 27 e 28 gennaio 2016; 2, 3, 10, 11, 16, 17, 18 e 24 febbraio
2016; 1, 2, 3, 8, 9, 15, 16, 17, 22, 23, 30 e 31 marzo 2016; 5 e 27 aprile
2016; 5, 18, 24 e 25 maggio 2016; 8, 21, 22 e 28 giugno 2016; 5, 6, 7, 12, 13,
14, 19, 20, 26 e 27 agosto 2016; 1 e 2 agosto 2016.
Esaminato in
aula il 20, 26, 27 aprile 2017 e 2 maggio 2017 ed approvato, con modificazioni,
il 3 maggio 2017.
Camera dei deputati (atto n.
3012-B):
Assegnato
alle commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e
turismo), in sede referente, l'8 maggio 2017 con pareri delle commissioni I,
II, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV e questioni regionali.
Esaminato
dalla VI e X commissioni riunite, in sede referente, il 23, 25 maggio 2017; 20,
21 e 22 giugno 2017.
Esaminato in
aula il 26, 27 e 28 giugno 2017 ed approvato, con modificazioni, il 29 giugno
2017.
Senato della Repubblica (atto n.
2085-B):
Assegnato
alla 10a commissione (Industria, commercio, turismo), in sede
referente, il 4 luglio 2017 con pareri delle commissioni 1a, 2a,
3a, 5a, 8a e 12a.
Esaminato
dalla 10a commissione, in sede referente, l'11, 12, 18, 20, 25 e 27
luglio 2017.
Esaminato in
aula il 1° agosto 2017 ed approvato il 2 agosto 2017.