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Categoria: COMUNIONE

Cassazione, ordinanza 2 marzo 2023, n. 6228, sez. VI - 2 civile

COMUNIONE  DEI  DIRITTI  REALI  -  COMPROPRIETÀ  INDIVISA  (NOZIONE,  CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - Scioglimento della comunione - Ordine del giudice di chiamare in giudizio creditori e aventi causa dei condividenti - Finalità - Conseguenze - Obbligo per i condividenti di documentare, a pena di inammissibilità della domanda di divisione, la sussistenza di trascrizioni o iscrizioni sulla quota indivisa - Esclusione - Fondamento.


Nel giudizio di scioglimento della comunione, il dovere del giudice di ordinare, in presenza di trascrizioni o iscrizioni contro i singoli compartecipi, la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., rispondendo alla sola esigenza di consentire loro di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali ed effettiva realizzazione del proprio acquisto, non giustifica l'implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli, configurandosi la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa dei compartecipi come onere da assolvere affinché la decisione faccia stato nei loro confronti, senza costituire condizione di validità della divisione.

COMUNIONE  DEI  DIRITTI  REALI  -  COMPROPRIETÀ  INDIVISA  (NOZIONE,  CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - Divisione giudiziale - Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere - Onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Vendita dell'immobile in comunione - Necessità dell'acquisizione di tali informazioni - Sussistenza - Modalità.


Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi.


COMUNIONE  DEI  DIRITTI  REALI  -  COMPROPRIETÀ  INDIVISA  (NOZIONE,  CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - Scioglimento della comunione - Prova della comproprietà dei beni - Equiparabilità alla prova dell’azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.


Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti.